Legge 25 giugno 2005, n. 110
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione
di seggi per lelezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per
lelezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Fatto salvo l'obbligo di revisione dei collegi uninominali di
cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dell'articolo
7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, le disposizioni del presente
decreto si applicano esclusivamente in caso di scioglimento
anticipato delle Camere entro il 30 settembre 2005 e soltanto per
le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui non si sia
ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, restano fermi i collegi
uninominali previsti dalla normativa in vigore al momento dello
scioglimento delle Camere.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la determinazione del numero
dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna
circoscrizione e regione e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) per l'elezione della Camera dei deputati, il numero di seggi
da attribuire con metodo proporzionale, in ogni circoscrizione, si
ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna
circoscrizione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della
Costituzione, il numero di seggi da attribuire in base alla normativa
vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi
uninominali di ciascuna circoscrizione. Nel caso in cui in una
circoscrizione il numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei
collegi uninominali, si procede in deroga a quanto previsto dalla
disciplina vigente, facendo coincidere i collegi uninominali per
l'elezione della Camera dei deputati con i collegi uninominali per
l'elezione del Senato della Repubblica, a condizione che cio' renda
possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale;
b) per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero di seggi
destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si
ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione
ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della
Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla
normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei
collegi uninominali di ciascuna regione.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i decreti del Presidente della
Repubblica di convocazione dei comizi per la elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica previsti, rispettivamente
dall'articolo 11, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dall'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della
votazione. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, l'elenco
provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto di cui
all'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e' comunicato in
via informatica dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari
esteri entro il cinquantesimo giorno antecedente la data delle
votazioni in Italia.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.