Legge 25 giugno 2005, n. 109
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la
coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto dautore.
Disposizioni concernenti ladozione di testi unici in materia di previdenza
obbligatoria e di previdenza complementare"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonchè per la tutela del diritto dautore, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 2.
1. Allarticolo 1, comma 50,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo
le parole: «un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia previdenziale» sono sostituite dalle
seguenti: «uno o più decreti legislativi recanti testi unici
delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria
e di previdenza complementare» e le parole: «sia volto»
sono sostituite dalle seguenti: «siano volti»;
b)
nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»;
c)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ladozione
dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il
testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i princìpi
e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità
di cui ai commi da 41 a 49».
2. Allarticolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al comma 49,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in
cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le
disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento
ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese»;
b)
al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo»
sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;
c)
al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono inserite
le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;
d)
al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto legislativo»
sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria».
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Sviluppo e coesione territoriale
1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo
economico, territoriale e' settoriale, nonche' delle politiche di
coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni
previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione
negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per
tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero ad un Ministro da lui delegato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le
strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo
e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui
restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione
ed all'organizzazione delle strutture di supporto, senza maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 2.
Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello
internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite
lesive della proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della
legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attivita'
culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il
Presidente del Consiglio dei Ministri».
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 2-bis
Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum
nell'anno 2005
1. Per il solo anno 2005 l'agevolazione fiscale prevista
dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, e' estesa anche allo svolgimento dei referendum
abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente
al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e
dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla
campagna referendaria.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facolta'
delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti
interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.
Art. 2-ter
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni
culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione
delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti
trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima
dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o
di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi
compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di
archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni
volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia
del territorio, nonche', per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni. Tale documentazione e' raccolta, elaborata e
validata dai dipartimenti archeologici delle universita', ovvero da
soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n.
109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non
comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia'
impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per
la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di
partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per
l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per
le spese di primo impianto, nonche' una spesa di 10.000 euro per
l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese
di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000
euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007
e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro
per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000
euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro, il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dall'articolo 2-quater.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il
termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente
segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione
appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti dalla progettazione ed alle
caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la
stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione
il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni,
per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 2-quater.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' ammesso il ricorso
amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura
di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero
tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi
archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale
evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede,
contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa
la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i
poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1
per le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del
progetto preliminare.
Art. 2-quater
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata
all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito
della fase precedente. La procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e
nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle
seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente
di settore territorialmente competente. La relazione contiene una
descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse
archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza
archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l'esigenza di tutela;
b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione
per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure
smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a
quella di rinvenimento;
c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza
storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il
responsabile del procedimento puo' stabilire forme semplificate della
progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera
chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i
beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida
finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente
articolo, il direttore regionale competente per territorio del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente.
Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita'
della procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le
forme di documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la
produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
Art. 2-quinquies
Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico
1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla
base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
2. Alle finalita' di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle
competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter,
dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e
2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 2-sexies
Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le controversie relative
all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione
esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.
2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' abrogato.
3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se
instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge
30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.
Art. 2-septies
Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo
1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di
funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
nonche' dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il
federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, e' assegnato un dirigente di prima fascia di staff,
nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Puo', inoltre, essere nominato
un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli
avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del
consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede
il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilita' gia'
assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo
amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2004, che e' soppresso, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la
nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo.
Art. 2-octies
Disposizioni in materia di istruzione
1. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e
dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare
un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli
ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n.
53, nonche' alla connessa attivita' amministrativa, di gestione, di
monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma
pari a 7 milioni di euro annui e' destinata, a decorrere dall'anno
2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione
della produttivita' del personale attualmente in servizio, gia'
appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla
copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante
riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di
spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 2-novies
Disposizioni in materia di enti di ricerca
1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario
dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi
dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate
proprie derivanti da specifiche attivita' svolte nei confronti di
terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo
svolgimento delle predette attivita', anche all'incentivazione del
personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o
indirettamente recato, con tempi e modalita' stabiliti secondo
l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio
funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 2-decies
Collezioni numismatiche
1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni
culturali e del passaggio, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e
moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti
esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un
notevole numero di esemplari tutti uguali».
2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui
esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti
nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13,
dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come
sostituita dal comma 1 del presente articolo, e' escluso l'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonche' ogni
altro obbligo di notificazione alle competenti autorita'.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.