Legge 27 maggio 2005, n. 104
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2005 - Supplemento ordinario n.109
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allAccordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo XII dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.