Legge 17 maggio 2005, n. 92
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005
ART. 1.
(Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE).
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuità della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonché nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE.
ART. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 955.150 annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.