Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Bilanci di previsione degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio
2005.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
Art. 1-bis.
Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di
spesa in conto capitale per enti locali
1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' inserito il seguente:
«26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004
un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100
per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente
impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese
in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per
il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale
facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si
applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto
capitale».
Art. 1-ter.
Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri
per la definizione dei limiti di spesa per enti locali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 22, e' inserito il seguente:
«22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai
commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed
alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quater.
Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo
del complesso delle spese di regioni ed enti locali
1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o
delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a
partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio;
f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti
inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili».
2. In conseguenza dalla disposizione introdotta dal comma 1, il
livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo
per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto in
misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.
Art. 1-quinquies.
Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si
interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono
costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse,
anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi
mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene
complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita
catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge,
gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili
costruiti per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui
al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo.
I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono
conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.
Art. 1-sexies.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da
parte degli enti locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito
denominato: «testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000», sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 205-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito). - 1. Gli enti
locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto
della disciplina di cui al presente articolo.
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o
parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta
in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di
quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi
dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha
luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilita'
per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni
economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai
soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una
durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o
dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate
devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento,
gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio
dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e,
ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti
definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile
alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono
demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389»;
b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) e' inserita la
seguente:
«c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto
della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del
progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati»;
c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonche' le somme derivanti dalla stipulazione di contratti
di apertura di credito»;
d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: «prestiti
obbligazionari precedentemente emessi» sono inserite le seguenti: «,
a quello delle aperture di credito stipulate».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3,
lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
i criteri di determinazione della misura massima del tasso
applicabile all'apertura di credito sono individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il
medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione
delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di
apertura di credito.
Art. 1-septies.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed
utilizzo delle disponibilita' della massa attiva
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le
seguenti parole: «e dell'organo straordinario di liquidazione» e le
parole: «per necessita' emerse nel corso della procedura di
liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256,
nonche' nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256» sono
sostituite dalle seguenti: «per permettere all'ente locale di
realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con
l'approvazione del rendiconto della gestione»;
b) all'articolo 268-bis:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione
abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un
reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con
il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto,
sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, puo' essere
consentita una ulteriore proroga di un anno»;
3) al comma 5, dopo le parole: «Ai fini dei commi 1» e'
inserita la seguente: «, 1-bis»;
c) all'articolo 268-ter, comma 4, primo periodo, le parole: «,
che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la
presentazione del rendiconto consuntivo,» sono soppresse.
2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del
fondo di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, gli atti gia' acquisiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 1-octies.
Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficolta'
1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui
organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e su
richiesta della commissione straordinaria nominata ai sensi
dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno
provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali
correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF
spettanti per l'anno 2005.
Art. 1-novies.
Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
«Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo
12, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente
aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche
essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei
dati relativi alle generalita' delle persone residenti in Italia,
certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale,
dall'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e'
adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le
modalita' di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le
modalita' per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche
centrali e locali al medesimo INA, per assicurare la piena
operativita».
Art. 1-decies.
Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti
locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito,
per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate
derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002,
con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, le disponibilita'
del fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di
anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi sismici di cui
al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti
relativi ai tributi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi
comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia
elettrica
1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori
somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero
dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' effettuato, a decorrere
dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari e per otto esercizi
finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Art. 3.
Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 e costituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2004,
istituito fino al 31 dicembre 2018 sono determinate, anche in deroga
ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel
limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino
all'anno 2018;
1-bis. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-bis.
Capacita' dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il
dirigente
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo'
stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi,
ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto
ufficio».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 3-ter.
Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di
incompatibilita'
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004,
n. 215, dopo le parole: «dal mandato parlamentare», sono inserite le
seguenti: «, di amministratore di enti locali, come definito
dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».
Art. 3-quater.
Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a
regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono
analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali
diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento
delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di
economicita', efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di
funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale
o aderire a convenzioni gia' in atto.
Art. 3-quinquies.
Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai
comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' attuative per la fruizione, da parte degli enti locali,
dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma 24
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotta
dall'articolo 1-quater del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata lettera
f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 si
provvede, per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 27
dell'articolo 1 della medesima legge, e, nel limite di spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle camere per la conversione in legge.