Legge 14 maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia
di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica
della disciplina delle procedure concorsuali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile.
Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e
in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi previsti
dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze, nonchè sottoposto
al parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai
sensi dellarticolo 93 dellordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto
è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è
successivamente trasmesso al Parlamento, perchè sia espresso il
parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta
giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato
anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo
o successivamente, la scadenza di questultimo è prorogata
di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive
e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi
di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.
3. Nellattuazione della delega
di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) disciplinare
il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità
dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dellarticolo
111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione
debba riguardare un fatto controverso; lobbligo che il motivo di
ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la
chiara enunciazione di un quesito di diritto; lestensione del sindacato
diretto della Corte sullinterpretazione e sullapplicazione
dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione
del numero 3) dellarticolo 360 del codice di procedura civile; la
non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni
insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata
delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione
della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva
di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni
semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di
giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di
cui allarticolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece
essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa
si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni
semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione
semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni
unite con ordinanza motivata; lestensione delle ipotesi di decisione
nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali;
lenunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento,
sia in caso di rigetto dellimpugnazione e con riferimento a tutti
i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sullattuale
articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire lesercitabilità
della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi
di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dellarticolo
111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria
e lopposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte
di cassazione, disciplinandone la competenza;
b)
riformare in senso razionalizzatore la disciplina dellarbitrato prevedendo:
la disponibilità delloggetto come unico e sufficiente presupposto
dellarbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione
di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di
capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto
controverso; una disciplina relativa allarbitrato con pluralità
di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà
originaria o successiva delle parti, nonchè relativa alla successione
nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale,
nel rispetto dei princìpi fondamentali dellistituto; una disciplina
specifica finalizzata a garantire lindipendenza e limparzialità
degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità
degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina
dellistruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di
assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale
delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia
necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione
della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento
alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione
delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo,
anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione
delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità
secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la controllabilità
del lodo ai sensi del secondo comma dellarticolo 829 del codice di
procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione
di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dellordinamento
giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia
rescissoria da parte del giudice dellimpugnazione per nullità,
3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa
leccezione di patto compromissorio; una disciplina dellarbitrato
amministrato, assicurando che lintervento dellistituzione arbitrale
nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo,
in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti;
la soppressione del capo dedicato allarbitrato internazionale, con
tendenziale estensione della relativa disciplina allarbitrato interno,
salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dallarticolo
838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato
trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque
denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di
derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio
del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione
della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire
della tutela cautelare.
4. Nellesercizio della delega di cui ai commi
2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la
collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali
civili vigenti non direttamente investiti dai princìpi di delega
in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo
adottato nellesercizio della predetta delega.
5. Il Governo è delegato ad
adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con losservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti
la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed
in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi
e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, nonchè la riconduzione della
disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento
a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione
della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dellespressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo
del presente comma o successivamente, la scadenza di questultimo
è prorogata di sessanta giorni.
6. Nellesercizio della delega
di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) modificare la
disciplina del fallimento, secondo i seguenti princìpi:
1)
semplificare la disciplina attraverso lestensione dei soggetti esonerati
dallapplicabilità dellistituto e laccelerazione
delle procedure applicabili alle controversie in materia;
2)
ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore
partecipazione dellorgano alla gestione della crisi dellimpresa;
coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
3)
modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando
tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali
associati, le società tra professionisti, nonchè coloro che
abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
4)
modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando
le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà
di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze
della procedura;
5)
modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che
essi si rivolgano nei confronti delleffettivo destinatario della
prestazione;
6)
ridurre il termine di decadenza per lesercizio dellazione revocatoria;
7)
modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare
la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e
prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare
e per i contratti di locazione finanziaria;
8)
modificare la disciplina della continuazione temporanea dellesercizio
dellimpresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del
curatore ed introducendo lobbligo di informativa periodica da parte
del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
9)
modificare la disciplina dellaccertamento del passivo, abbreviando
i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione
delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza
per lesame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza
dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine
ai componenti del comitato dei creditori, nonchè confermare il curatore
ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo
nominativo;
10)
prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dellinventario,
il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa
approvazione del comitato dei creditori, allautorizzazione del giudice
delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione
dellattivo, specificando:
10.1)
se è opportuno disporre lesercizio provvisorio dellimpresa
o di singoli rami di azienda, anche tramite laffitto a terzi;
10.2)
la sussistenza di proposte di concordato;
10.3)
le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
10.4)
le possibilità di cessione unitaria dellazienda, di singoli
rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
10.5)
le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei
creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato,
prima di procedere alla sua votazione, e che lapprovazione del programma
sia subordinata allesito favorevole della votazione, da parte del
comitato dei creditori;
11)
modificare la disciplina della ripartizione dellattivo, abbreviando
i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;
12)
modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi
della procedura e prevedendo leventuale suddivisione dei creditori
in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi
omogenei delle varie categorie di creditori, nonchè trattamenti
differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare
le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto
di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che
dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità
di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina
delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei
relativi procedimenti;
13)
introdurre la disciplina dellesdebitazione e disciplinare il relativo
procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore
persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali
non soddisfatti qualora:
13.1)
abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni
e la documentazione utile allaccertamento del passivo e al proficuo
svolgimento delle operazioni;
13.2)
non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
13.3)
non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;
13.4)
non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti
la richiesta;
13.5)
non abbia distratto lattivo o esposto passività insussistenti,
cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione
del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al
credito;
13.6)
non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro
leconomia pubblica, lindustria e il commercio, e altri delitti
compiuti in connessione con lesercizio dellattività
dimpresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
14)
abrogare la disciplina del procedimento sommario;
b) prevedere labrogazione
dellamministrazione controllata;
c) prevedere
che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative
allimposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni
mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore
con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e
2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005- Supplemento ordinario n. 91
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
Art. 1.
(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e
sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo
di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio
doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze
dei traffici, nonche' per l'incentivazione dei sistemi logistici
nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di
polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di
sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di
semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia
delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni
che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di
conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della
disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure
alle tecnologie informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
E' fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito
internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le
prescritte certificazioni possono comunque consentire, in
alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da
soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono inserite le
seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle
apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane
installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,
favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo
snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di
quelle fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalita'
internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di
ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio
precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto
del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge
10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi
tecnici e strumentali nonche' finalizzate al potenziamento delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno
2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per
l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le
esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e della
immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri
dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione
2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo
di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.
All'onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per
il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il
2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto
Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come
previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per
cento per gli investimenti all'estero che riguardano attivita'
aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese,
"joint-venture" o altro e che garantiscano il mantenimento delle
capacita' produttive interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di
variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o
per la condizione di chi le offre o per l'entita' del prezzo,
inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta'
intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche
a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi
titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la
legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca
amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le
norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla
contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le
seguenti: "o di origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all'articolo 1-quater opera in stretto coordinamento con le
omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge
24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai
progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il
mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca,
sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale
delle attivita produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita'
all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio
nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi
concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia
di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione
delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei
processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.
100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo
sociale della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano
effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di
durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.
120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito
disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni
e servizi nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Uffici
all'estero" dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati
al competente centro di responsabilita', all'ufficio centrale del
bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del
controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con
decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme
di cui al presente comma.
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le
finalita' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti
derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di
interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti
analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi
deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano
le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, ove cio' sia indispensabile alla
prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o
programma, debitamente attestati da parte del capo missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono
condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo
missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o
programmi. La rendicontazione finale e' altresi' corredata da una
relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione
dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate
disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di
rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla gestione
dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui
pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di
cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze
diplomatiche, il capo missione puo' stipulare convenzioni con le
organizzazioni non governative che operano localmente. La congruita'
dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative
per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata dal
capo della rappresentanza diplomatica.
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di
venticinque anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di
quarantacinque anni di eta', anche pensionati";
c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di
due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione
per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei
contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale";
d) all'articolo 70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi";
e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non
danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
solare;
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di
lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso
di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";
f) all'articolo 72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro
gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese;
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo
70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina
contributiva e assicurativa del lavoro subordinato".
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" e'
soppressa.
Art. 1-ter.
(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere
stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere
stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono
comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
Art. 1-quater.
(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di
violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione
dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli
uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle
attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2.
(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile
nonche' in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei
crediti e relative alla Consob).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono
revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio'
che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se
compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie
costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi
di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,
contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche'
non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo,
destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi
dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo
182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro
effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non
subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla
scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali
all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata
e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.";
b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 70. (Effetti della revocazione)". - La revocatoria dei
pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di
compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti
nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo
fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari
alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese,
nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si
e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.";
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del
1942 sono aggiunte, in fine, le parole: "e degli accordi di
ristrutturazione";
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). -
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo'
prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla
proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come
assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da
costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi
diverse.";
e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per l'ammissione
alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha
la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto
nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini
della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui
all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell'articolo 152.";
f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale, verificata
la completezza e la regolarita' della documentazione, con decreto non
soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il
tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza
dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni
dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni
degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale
la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario
giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.";
g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il
concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori
che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove
siano previste diverse classi di creditori, il concordato e'
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al
primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di
una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti
dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la
garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano
al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale,
purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra
capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato.";
h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito al seguente:
"Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione).
- Il tribunale fissa un'udienza in camera de consiglio per la
comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che
il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato,
a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti
prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche
d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente
delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento
dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo
177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata
in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177,
puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu'
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato
in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale,
che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso
a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.";
i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Chiusura della procedura). - La procedura di concordato
preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi
dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei
mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il
termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di
sessanta giorni,";
l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e'
inserito il seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il
debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la documentazione di
cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento
dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto
sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed
ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in
camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giomi
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel
registro delle imprese.".
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g),
h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato
preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine
il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere l'avviso";
b) all'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine
il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere l'avviso";
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: "ultimo"" e'
sostituita dalla seguente: "secondo".
b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole: "le
eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le seguenti: "e le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio";
c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore indica
nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di
posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
comunicazione.;
c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Forma di trattazione). -- La trattazione della causa e'
orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.";
c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della
causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e
la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la
regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i
provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma,
dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo
comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice
fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa
l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di
interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato
motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo
comma dell'articolo 116. Quando e' disposta la comparizione
personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza
dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al
procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La
mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da
parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente
fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti,
sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le
questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le
parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le
conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni gia' proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi
mezzi di prova, nonche' un successivo termine perentorio non
superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni
nuove o modaicate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che
sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per
l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo
187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie
con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non
superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184
per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L'ordinanza di cui al sesto comma e' comunicata a cura del
cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo
telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli
atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e
la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine
il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere gli atti.
Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). --
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma
dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei
mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna
parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice
con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si
rendono necessari in relazione ai primi.";
d) all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti
private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto
inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di
ricevimento.";
e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
"Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione forzata non puo'
avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la
legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai
quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private
autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in
essi contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo
che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del
secondo comma.";
2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: "non superiore a
5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000";
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma se esso"
fino a: "a norma dell'articolo 170" sono soppresse;
4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore
superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di
stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di
attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto.";
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito" sono
inserite le seguenti: "almeno quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.";
5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
"Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari
previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al
debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive
notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la
cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a
pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del
creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente
pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo
stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal
momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli
effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo'
richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei
precedenti commi e, successivamente, esercitare la facolta' di cui
all'articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle
cose da sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore e
previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere
richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre
banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante piu' soggetti
nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare
distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei
creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere
l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere
il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.";
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento
anteriore alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che
sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,
552 e 569";
6.2) al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "diciotto mesi";
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti
del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i
creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un
sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione
risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.";
7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il
creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o
all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per
l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente
pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono
forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese
necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto
motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del
primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore
pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di
distribuzione.";
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le
parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai
creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo
esecutivo";
9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente:
"Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di
distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra
creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa
la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la
sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione,
sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con
ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo
617, secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma,
sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma
ricavata.";
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: "nell'articolo
525, secondo comma" e le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "nell'articolo 525,
primo comma" e: "nel secondo comma dell'articolo 525";
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il primo comma e' abrogato;
11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma
dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al
comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione
del ricorso, prevista dall'articolo 529.";
12) all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo comma e
del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "a norma dell'articolo 525";
13) l'articolo 527 e' abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"I creditori chirografari che intervengono successivamente ai
termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di
distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma
ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore
pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in
precedenza.";
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: "terzo comma",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma";
16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto
dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate
all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato,
ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche'
proceda alla vendita in qualita' di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo
avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del
bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale
fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
puo' imporre al commissionario una cauzione.";
17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice,
con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli
interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma
dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede
preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un dottore
commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di
cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del
presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con
incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici
registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle
disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con
le previsioni della presente sezione.";
18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le
seguenti: "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato
della meta";
18.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore
puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a
norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di
taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti,
provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.";
19) all'articolo 557, secondo comma, le parole: "cinque giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: "Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando
l'immobile non sia occupato dal debitore.";
20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di
inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo
che per la particolare natura degli stessi ritenga che la
sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in cui pronuncia
l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o disposta la delega
delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la
persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al
primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere
sostituito, e' nominato custode altro soggetto.";
21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Modalita' di
nomina e revoca del custode. Modo della custodia)";
21.2) al primo comma e' anteposto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche'
l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con
ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza
costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione
deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.";
21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le
modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati
a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell
'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilita'.";
22) l'articolo 563 e' abrogato;
23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente:
"Art. 564 (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori
intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione
della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato
e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli
atti.";
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole:
"nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle seguenti:
"nell'articolo 564";
25) l'articolo 567 e' sostituito dal seguente:
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui
all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro
centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso
l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di
destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di
data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un
certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali
e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola
volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e
per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la
proroga non e' richiesta o non e' concessa, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del
pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata
depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata
con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone
la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica
l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi'
l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni
pignorati.";
26) l'articolo 569 e' sostituito dal seguente:
"Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A
seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice
dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della
documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina
l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il giuramento e
fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di
cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del
provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere
piu' di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le
modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal
diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo
delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita,
fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a
centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto
ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso
in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine
stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per
il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per
qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi
il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il
quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha
chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui
all'articolo 498 che non sono comparsi.";
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, e'
ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato
personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma
dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella
cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del
tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato
dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti
giorni.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai
sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo
determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta
cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza di vendita, in
misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della
quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome,
previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai
sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per
l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare
mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle
offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice
dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non
intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a
norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e'
senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far
luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore procedente,
ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore
vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha
senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con
l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli
articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il
giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta
piu' alta.
Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli
offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore
offerente oppure ordinare l'incanto.";
28) l'articolo 575 e' abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e' sostituito
dal seguente:
"5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo
del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare
deve essere prestato dagli offerenti";
30) l'articolo 580 e' sostituito dal seguente:
"Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto
e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di
cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e'
immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo
stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato
motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo nella misura dei
nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta come somma
rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.";
31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono
ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non
supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in
cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione
per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi
dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la
gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma
dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il
termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori
offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di
cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al
precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano
integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma,
l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico
degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il
cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall'esecuzione.
Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare
il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone
la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il
documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o
l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito
garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con
suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le
spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno
risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di
contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle
somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di
primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei
registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se
non unitamente all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte
finanziata.";
32) all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo:
"Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
successive alla trascrizione del pignoramento.";
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). - Ogni
creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto,
puo' presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per
il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di
offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione
deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a
quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non
risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se
non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo'
presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra
il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire,
oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita
all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di
assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine
entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di
trasferimento a norma dell'articolo 586.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo
incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di
accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione
giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia
nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo
incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni
di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base
inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce
nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi'
un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a
novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai
sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
1/2 3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza
di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli
interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondano o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o
esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo
179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate
al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza
il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni
delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo di presentazione
delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede
all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge
l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto
nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul
versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo
comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di
assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi
casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di
trasferimento, nonche' all'espletamento delle formalita' di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui
all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell 'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con
incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente
il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua
notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti,
nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e
seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita', che, a
norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in
cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o
dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista
incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.
All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di
attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del
verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di
tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone
ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte, la
dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione
dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista
delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale
di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista
delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e
590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto
di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione
il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere
allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile
quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista
delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice
dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o
ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto
previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui
all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una
banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al
giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista
delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel
corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta', il
professionista delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione,
il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono
proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti
del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di
vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la
sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.";
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole:
"dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il professionista
delegato a norma dell'articolo 591-bis";
35) all'articolo 598, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono
inserite le seguenti: "o professionista delegato a norma
dell'articolo 591-bis";
36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il
giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice
civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa
ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a
norma dell'articolo 568.";
37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale
l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla
parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in
cui procedera'.";
38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente:
"Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte
istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la
parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto
da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale
giudiziario procedente.";
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: "giudice
dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma degli
articoli 91 e seguenti";
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su
istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.";
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
41.1) al primo comma, le parole: "cinque giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
41.2) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e'
proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615,
secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi
motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o
senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e'
ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui
all'articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice
dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo
esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a
ventiquattro mesi. La sospensione e' disposta per una sola volta.
L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di
un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata
deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il
processo deve proseguire.";
43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: "e' ammesso
reclamo" sono inserite le seguenti: "da parte del debitore o del
creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel
termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione
dell'ordinanza e";
dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: "in arbitri" sono
inserite le seguenti: "anche non rituali";
2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti
modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma
dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito,
previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonche' ai
provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno
temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il
giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei
provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda
e' stata proposta in corso di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e' invocabile in un
diverso processo";
3) all'articolo 669-decies, il primo comma e' sostituito dai
seguenti:
"Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della
causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare con
ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente
alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si
allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato
dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di
accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi
dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che
ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso
l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a
conoscenza.";
4) all'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti
modificazioni:
4.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di
quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione
o dalla notificazione se anteriore.";
4.2) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il
tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi
documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.";
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
5.1) al primo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre
l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante
e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza
e' proposta.";
5.2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere
anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi
all'oggetto della verifica.";
6) dopo l'articolo 696 e' inserito il seguente:
"Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica,
in via preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle
condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini
dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti
derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del
terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di
provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la
conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della
conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al
processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la
relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del
successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.";
7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente.
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in
quanto compatibili.";
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai
sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di
sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che
ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al
terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la
prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo
669-novies, terzo comma.";
8) all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al
giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i
provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti puo'
proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi
dell'articolo 703.";
e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706,
707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione
personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza
comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e'
residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto
puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi,
legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono
comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del
difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha
effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare
un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del
presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire
i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la
conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo
verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio,
sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice
istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge
convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza).
- L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura
dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio
stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico
ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa
deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i
termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che
deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri
2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in
giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma,
nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito
che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il
termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con
l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere
revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al
giudice istruttore). - All'udienza davanti al giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi
primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresi'
l'articolo 184.";
3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al
tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero,
in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o
domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o
risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e'
residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La
domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello
stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli
legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo'
depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le
ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di
un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda
non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il
presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi
e i rispettivi difensori nonche', qualora lo ritenga strettamente
necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori,
da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente
e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o
modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la
stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i
termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile
ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna
altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di
memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo
163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura
civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di
procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si
applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello
immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale,
emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione
dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal
momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la
sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche
compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di
consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza
dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli
interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8".
3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis e' inserito il seguente:
"Art. 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta). - La
citazione puo' anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo
163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai
convenuti, in caso di pluralita' degli stessi, a notificare al
difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non
inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del
primo comma dell'articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi
del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.";
b) l'articolo 169-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui
all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai
notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di
vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.";
c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal seguente:
"Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle
operazioni di vendita). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo
179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati,
dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei
pubblici registri.";
d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti
dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di
stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati
catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da
terzi, del titolo in base al quale e' occupato, con particolare
riferimento alla esistenza di contratti registrati in data
antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico
dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti
incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di natura
condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non
opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene
nonche' l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso.
L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la completezza dei
documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice,
segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori
procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito,
almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi
dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche'
abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le
predette note al perito, secondo le modalita' fissate al terzo comma;
in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i
chiarimenti.
Art. 173-ter (Pubblicita' degli avvisi tramite internet). - Il
Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti
internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo
490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono
formati e resi disponibili.
Art. 173-quater - (Avviso delle operazioni di vendita con incanto
da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al terzo
comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione
della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato
di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di
cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da
determinare le nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato
testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della
citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione
nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone
i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46,
comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto
comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.";
e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le
operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il
Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio
nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a
notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le
operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal giudice
dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante
le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico
dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso
costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle
operazioni di vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il
Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei
dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio
ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun
circondano, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti
l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da
ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le
specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure
esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e
lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle
schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone
la cancellazione dei professionisti ai quali in una o piu' procedure
esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato
rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice
dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del
codice.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di
delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel
triennio successivo.";
f) l'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). - Il giudice
dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene
indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli
articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti
presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo
comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione
delle parti, concedendo termine alla parte piu' diligente fino a
sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante
la notifica del l'ordinanza".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano
in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga
per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e'
sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario
stesso.";
b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "per telegrafo"
sono inserite le seguenti: "o in via telematica";
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se le persone
abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano
di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo
stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del
suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data
notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del
destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure
immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione,
dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione
del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della
data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua
dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche'
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del
piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha
comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito
e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi,
l'atto sara' restituito al mittente.";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia
curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non
ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di
restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato
depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego
stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione
in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non
ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di
restituzione.";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero
dalla data del ritiro del piego, se anteriore.";
4) al quinto comma, dopo le parole: "presso l'ufficio postale"
sono inserite le seguenti: "o una sua dipendenza";
5) il sesto comma e' abrogato.
4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e
del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma
dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso
di ricevimento stesso, secondo le previsioni tarffarie vigenti, fatti
salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle
leggi vigenti.
4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono
aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6,
comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del
presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di
crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della
medesima natura, effettuate da banche in favore di societa' il cui
oggetto esclusivo sia l'acquisto ditali crediti e titoli, mediante
l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse
dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma
1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al
soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del
codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e
delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei
finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2,
si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i
portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69
e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
c), a soggetti diversi dalla banca cedente, e' dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche
amministrazioni debitrici. Aifinanziamenti concessi alle societa' di
cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime societa' si
applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca
d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo
aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le
obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia
di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio,
utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le
caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni
di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano
anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e
le relative modalita' di integrazione, nonche' i controlli che le
banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal
presente articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo
scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui
al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno
formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca
cedente, se per le cessioni e' pagato un corrispettivo pari
all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli,
e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito dalla
medesima banca cedente.
Art. 7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di patrimoni
destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo
7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate
ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i
diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis, commi 5 e 6".
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, e sostituito dal seguente:
"L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere
convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in
carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno
quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi
dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax
o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto
termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni.".
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei
quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi'
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito
internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere
di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.".
4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561, il quinto comma e' sostituito dal
seguente:
"I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea
per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre
dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli
iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica
certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso
mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet
dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare
prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni".
4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 4 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun
distretto e' determinato con decreto del Ministro della giustizia
emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo
conto della popolazione, della quantita' degli affari, della
estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando
che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di
almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media
degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali
repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai
dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere
rivista ogni sette anni, e potra' essere modificata parzialmente anche
entro un termine piu' breve, quando ne sia dimostrata
l'opportunita'.".
4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 16febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma
4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno
dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto;
b) e' a carico della Cassa nazionale del notariato, con
riferimento alle disposizioni contenute nel citato art. 4, comma 1,
della legge 16 febbraio 1913, 89, l'adozione delle misure che
assicurano l'equilibrio economico e finanziario ella gestione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili
gia' oggetto d atti di disposizione a titolo gratuito, nonche' di
ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di
esecuzione forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti:
"I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata
dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo
caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in
ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia
stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le
stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici
registri.";
2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i
donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno
alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e
non sono trascorsi venti anni dalla donazione";
3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i
terzi acquirenti puo' anche essere richiesta" sono inserite le
seguenti: ", entro il termine di cui al primo comma,";
4) all'articolo 563 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del
termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561,
primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in
linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei
confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla
donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile.
L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che siano
trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.";
b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, dopo l'articolo 187 e' inserito il seguente:
"Art. 187-bis (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti
degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o di
chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo
1'aggiudicazione, anche provvisoria, o 1'assegnazione, restano fermi
nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza
dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti ditali
atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui
all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile".
4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali
pubblici.
4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili
esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con
contratto a tempo determinato, non piu' di quindici persone che, per
i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee
all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione
del personale cosi' assunto e' stabilita con deliberazione adottata
dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo
1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge
7giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto
funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con
contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto siano in
servizio,possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica
corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante
apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal
Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti
universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale
della CONSOB. L'esame-colloquio e' svolto nei sei mesi precedenti la
scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei
commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le
procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724";
5 - 8. (Soppressi).
Art. 2-bis.
(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2005-2006).
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di
sistema" 2000-2006 a titolarita' del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni
dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi
programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n.
183 del 1987.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3.
(Semplificazione amministrativa)
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente: "Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia,
alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio
culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione
dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora
non siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio
dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E`
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni,
scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri
provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono
termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3
e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) puo' anche essere effettuata per istanza
dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico
dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358,
sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i
commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8,
nonche' l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi
ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di
valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa
sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai
funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai
funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari
dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il
Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalita'
applicative dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti
ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle
medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di
svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e' demandata ad un
regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, con cui sono altresi' disciplinati i
requisiti necessari, le modalita' di esercizio dell'attivita'
medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano
direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini
sono modulati tenendo conto della loro sostenibilita', sotto il
profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli
interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e'
ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e' di
novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di
un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o
enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino
all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo
comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta, per
l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti,
stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai
commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo'
essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non
oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o
3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza
dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e
l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui
la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e
procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis".
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle
disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente
articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ferma la facolta' degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto si intendono accolte, senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il
provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo
che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine piu'
lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto
dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' sostituito dal seguente:
"2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono
acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre
pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca
dei documenti".
6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20".
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie
relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti:
"due sole volte".
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una
Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un
numero massimo di venti componenti scelti fra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari,
avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale,
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita' . Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi
ordinamenti. La Commissione e' assistita da una segreteria tecnica.
Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del
presente comma non puo' superare le dieci unita'.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della
segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresi'
l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello
stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e
6-terdecies e' autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per
l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro
per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "al Ministero dell'economia e
delle finanze" sono inserite le seguenti: ", entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche
per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a
tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari".
Art. 4.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla legge 27
dicembre 2002, n. 289)
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 e' abrogato;
a-bis) al comma 180, dopo le parole: "commi 174 e 176", sono
inserite le seguenti: "nonche' in caso di mancato adempimento per gli
anni 2004 e precedenti";
a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "con
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita'
produttive" sono inserite le seguenti: "e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie";
a-quater) al primo periodo del comma 262 le parole: "22 milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti: "36 milioni di euro" e le
parole: "36 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "22
milioni di euro";
b) al comma 344 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano
a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del
modello per la comunicazione previsto dal presente comma";
c) al comma 362, dopo le parole: "in conto residui" sono inserite
le seguenti: "e quelle relative a residui passivi perenti";
c-bis) al comma 374, lettera d), e' aggiunto il seguente
periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalita'
telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono
riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi
dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di
riscossione";
c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da:
"irregolarita" a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino
al 20 novembre 2004";
c-quater) dopo il comma 426 e' inserito il seguente:
"426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal
comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di
riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle
definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti
delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilita'
relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in
carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30
ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, decorre dal 1o novembre 2006.";
c-quinquies) il comma 471 e' sostituito dal seguente:
"471. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i contribuenti
individuati con regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che
nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto
per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari
al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei
versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere
eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso";
c-sexies) al comma 534, dopo le parole: "amministrazioni
regionali" sono inserite le seguenti: "della Federazione Italiana
Gioco Calcio";
d) il comma 540 e' abrogato.
1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le
seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.
243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25".
Art. 4-bis.
(Trasferimenti erariali alle regioni)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e' sostituito dal seguente:
"2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo
5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2006,
esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri
connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di
cui al comma 1".
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26,
le parole: "Entro il 30 aprile 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 30 settembre 2005".
Art. 4-ter.
(Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in
Tesoreria)
1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono
tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di
spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le
Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri
sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti
affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie.
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Art. 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale
di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per
effetto delle modifiche dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi
inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi
adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita'
strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e
migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali
delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2
e' effettuata, valorizzando la capacita' propositiva dei comuni,
sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale,
come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del
29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265
dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project
financing possono essere destinate anche le risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono
essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti,
ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle
disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti
nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, anche se
non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche,
approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni
appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa
comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche
soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed
autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni
appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati,
ritenuto eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle
opere stesse, gli atti ed i provvedimenti gia' formati o assunti, ed
i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in
luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di
un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente
della regione interessata, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica
professionalita', competenza ed esperienza maturata nel settore
specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari
straordinari eventualmente gia' nominati.
8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere,
svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi
esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo
qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o
impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti
per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni
e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei
terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata
ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il
Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza
necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli
adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai
sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono,
nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti
alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta
dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione
in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui
all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche
gia' proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i
soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei
lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in
deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi
1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara
informale, sulla base del progetto originario eventualmente
modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese
nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno
dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo
intervenga allorche' i lavori siano gia' stati realizzati per una
percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo
dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori
direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di
bando di cui al comma 12-quater.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa
si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle
acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto
dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la
concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico
del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale
fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in
attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di
competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono
prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato
anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.
16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in
relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo
sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a),
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati
secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 24, e' aggiunto il seguente:
"24-bis. La SACE S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da
essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta
effettuate dalla SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, non si
applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro
rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di
nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni".
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004,
n. 312, e' abrogato.
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies
quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' soppresso.
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il
comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 dicembre 2000, n. 398, nonche' l'obbligo di applicazione da parte
del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto
regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli
arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della
relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro,
ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la Camera
arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai
giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme
di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 dicembre 2000, n. 398".
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, purche' risultino rispettate le
disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura
civile o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 16-sexies del presente articolo.
Art. 5-bis.
(Incentivazione della logistica)
1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE
finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la
realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed
intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del
Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello
sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della
incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a
valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 361 del citato art. 1, e' prevista prioritariamente la
realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio
della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo
sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree
sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono
adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del
sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al
trasporto ferroviario e all'intermodalita', con l'adeguata offerta
dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed
intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in
grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema
integrato di logistica ed intermodalita', con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure
amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima
semplificazione, efficacia ed efficienza, nonche' utilizzo di
tecnologie informatiche.
Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
Art. 6.
(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti
in ricerca svolti congiuntamente da imprese e universita' o enti
pubblici di ricerca e per altre finalita' di pubblico interesse)
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale
e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata
sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' destinata al
sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e
sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti
della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita',
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e privati, nonche' gli IRCCS trasformati in fondazioni ai
sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte
della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi
aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei limiti delle
finalita' di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole: "sostegno alle imprese" sono
inserite le seguenti: "e gli investimenti in ricerca", e, al
secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le
seguenti: ", anche associate in appositi organismi, anche
cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali
e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,";
b) al comma 355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento
sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di
investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le
tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su
proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al
risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui
alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37
del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n.
8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti
infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad
essi collegate".
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate
prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca,
che coinvolgano prioritariamente imprese, universita' ed enti
pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttivita' dei settori
industriali a maggiore capacita' di esportazione o ad alto contenuto
tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che
comprendano attivita' di formazione per almeno il dieci per cento
delle risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti
tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri
enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con
particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione,
per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, puo' riservare una quota delle risorse del
fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico
nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il
CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie
dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci delle imprese
proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della
ricerca e imprese, nonche' le modalita' di accesso preferenziale ai
benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di
cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli istituti
bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' quelle stipulate dal
Ministero delle attivita' produttive con gli istituti bancari per la
gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, possono essere
prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un
periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a
condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad
almeno il venti per cento.
6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione
a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni.
7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie
sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonche' alla corresponsione agli
studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi
sui prestiti stessi, e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei
criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare
l'innovazione e la produttivita' dei distretti e dei settori
produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale
delle strutture del proprio decreto, le modalita' semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del
vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze
e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello
territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su
proposta dei Ministri delle attivita' produttive, per lo sviluppo e
la coesione territoriale, delle politiche agricole e forestali,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'innovazione
e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorita' e la
tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali
interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale
riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso
interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme,
anche facendo ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma
206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento
tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle
imprese che, anche in collaborazione con le associazioni
imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, si associano con universita', centri di ricerca, e
istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni
interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di
sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo
ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della
citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10,
il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie
iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste
apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso, secondo i criteri
stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalita' del Fondo stesso,
alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo
rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere
l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese,
con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si
costituisce in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle
proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
stabilisce con proprio decreto le modalita' semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del
vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998.
13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato
definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno
attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e
n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
156 dell'8 luglio 2003. Per l'attrazione di professionalita' di
alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. puo' operare in convenzione
con le universita', le associazioni imprenditoriali e le camere di
commercio.
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del
2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in
generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli
investimenti.
14-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al
Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE
ai sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione.
Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per
la difesa)
1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di
acquisizione delle unita' navali della classe FREMM (fregata europea
multimissione) e delle relative dotazioni operative, e' autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro
per l'anno 2006 e 275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi
stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del
programma, si potra' provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Capo V
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
Art. 7.
(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la
larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03
del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree
sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo
aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato
dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa'
infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel
Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie per il tramite della societa' Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto
dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e'
rinnovato, per il triennio 2005 2007 per l'importo di 5.165.000 euro
annui. La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella
quale da' conto delle attivita' svolte nell'anno precedente.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma
502 e' sostituito dal seguente:
"502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei
sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi
da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme
di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei
documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo
38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da
assicurarne la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra
chi e' preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I
sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche
in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un
sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei
richiedenti".
3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica
a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi,
scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero".
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di
personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso
esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi
programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', in favore di lavoratori
dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a
presupposto di imponibilita' per reddito in natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i
cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonche' inviare
se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa
vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad
ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse
finanziarie gia' disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo
di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica
amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Capo VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
Art. 8.
(Riforma degli incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle
aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla
competitivita' del sistema produttivo, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle
agevolazioni per investimenti in attivita' produttive disposta ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 203,
lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
attribuita secondo i seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al
finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da
un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario
ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma
356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e
le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico
agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico
agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano
positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il
rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo
quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove
previste sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi
dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro,
da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
per quanto riguardante le attivita' della filiera agricola, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
conformita' alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione della
disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:
a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita'
della procedura valutativa a graduatoria, ad eccezione della misura
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e
territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che
l'intensita' di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle
intensita' massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e
finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al
comma 1, lettera a);
g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle domande,
prevedendo la stipula di apposite convenzioni, anche con la
eventuale modifica di quelle attualmente in essere, con soggetti in
possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di
terzieta'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356,
lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi
disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla data di entrata in
vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per
i quali il Ministro delle attivita' produttive, alla stessa data,
abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa
delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE
n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 2003.
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai soggetti
abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli
incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono
essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo art.
1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360,
della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni
contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, si conforma all'indirizzo di
assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al
complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantita' di risorse
in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e
revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio
agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di
attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un
trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e
immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale,
non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una
disponibilita', non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355
milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da
utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma
1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i
massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti
operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni ";
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e
all'articolo 11, comma 2, le parole: " composte esclusivamente da
soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni "
sono sostituite dalle seguenti: " composte prevalentemente da
soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ";
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo
11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: " alla data
del 1° gennaio 2000 " sono inserite le seguenti: " ovvero da almeno
sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, ";
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: " gli agricoltori di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni " sono sostituite dalle seguenti: " i
giovani imprenditori agricoli ";
e) nel titolo I, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai
capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per
finanziare ampliamenti aziendali effettuati da societa' in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima
della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attivita'
di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in
cui le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di
cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver
completato l'originario programma di investimenti ammesso alle
agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della
domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo";
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: " nei sei mesi
antecedenti la " sono sostituite dalla seguente: "alla";
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12,
18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati
con delibera del CIPE".
Art. 8-bis.
(Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino
2006")
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' incrementato per un importo pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno
2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
societa' di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2
per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi
";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni, " sono inserite le seguenti: " nonche' per
la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,";
c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di cui
alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono
inserite le seguenti: " nonche' a quelli di cui al comma 2 del
presente articolo, ";
e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "
In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di attuare i
compiti di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 nonche' i
soggetti di cui la stessa si puo' avvalere possono altresi' procedere
in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e a quelle
che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata
dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10
milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e
30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005
il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera
a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 10 milioni di
euro.
Art. 9.
(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di
concentrazione)
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di
microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito,
nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di
credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute
per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e
comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo
le condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto
riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi
successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque
operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve
rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione
devono aver esercitato attivita' omogenee nel periodo d'imposta
precedente alla data in cui e' ultimato il processo di
concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri
dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.
1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si
intende:
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto
dell'aggregazione di piu' imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o piu' imprese da parte di altra
impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra
imprese che organizzano in comune attivita' imprenditoriali
rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori
istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi
rilevanti delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle
imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non puo' avere
durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al
registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del
presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di
concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono
direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona
fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai
familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a
decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione,
un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica,
certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle
entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di
presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo
ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti
desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati,
pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per
l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e
sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di
presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei
fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del
direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del
contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre
alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di agricoltura)
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
"c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e
loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione
vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai
soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa
manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per
legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci. ";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al
regime ordinario";
d) il comma 10 e' abrogato;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo
quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi
precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 .
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato"
sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,97 per ettolitro e per
grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per
ettolitro " sono sostituite dalle seguenti: " Prodotti alcolici
intermedi: euro 62,33 per ettolitro";
c) le parole: " Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro
" sono sostituite dalle seguenti: " Alcole etilico: euro 765,44 per
ettolitro anidro".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da
adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
rideterminate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti
agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di
euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto
dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori
entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006
rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui
al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel
medesimo comma 2.
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: "contratti di filiera", sono inserite le seguenti: "e
di distretto".
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
i criteri e le modalita' per l'attivazione di contratti di distretto
di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilita' di partecipazione
attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge
28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di
garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: "dal presente articolo ", sono
inserite le seguenti: ", nonche' di quelle previste in attuazione
dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: " 5-bis. Le garanzie
prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite
dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia
concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La
predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata
legge n. 468 del 1978 ".
9. Il Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268,
e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie accertate alla data di
entrata in vigore del presente decreto sul fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge
27 ottobre 1966, n. 910, gia' destinate al Fondo per il risparmio
idrico ed energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le
finalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti
agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche
agricole e forestali promuove un programma di azioni al fine di
assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con
particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del
programma di cui al presente comma, della societa' " Buonitalia "
S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno 2005,
quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui
alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure per
l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle
risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota
pari al 5 per cento in relazione al numero delle societa' finanziarie
aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e
per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a
patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonche' dei
finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12
della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata in
proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna
societa' finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al
comma 2 ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla
ripartizione le societa' finanziarie che non hanno effettuato
erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite,
decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di
formazione e consulenza alle cooperative nonche' di promozione della
normativa, le societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono
autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1
per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo
12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno
precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del
presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione
del presente comma".
Art. 10-ter.
(Disposizioni per il settore agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il
Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu'
decreti, puo' affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare
(ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e
gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del
1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
29 settembre 2003. All'ISA S.p.a. e' riconosciuto, a valere sulle
risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di
gestione per lo svolgimento delle predette attivita', da stabilire
con atto convenzionale stipulato tra la stessa societa' ed il
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il
Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu'
decreti, puo' trasferire alla societa' ISA S.p.a. le funzioni di
propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e
strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei
contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo
e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di
coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di
cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di
preferenza, secondo le modalita' stabilite in ciascun bando di
partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e
la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di cui
all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione
e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge
16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorita' nell'erogazione di
contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e
vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti
pubblici e' esteso anche alle produzioni agricole oggetto di
contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono
contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e'
riconosciuta priorita' nell'erogazione degli aiuti supplementari
diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di
conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati
ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato
ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da
questi possedute nell'ISA S.p.a., nonche' ad esercitare i conseguenti
diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il
Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito
degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero
medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 11.
(Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva)
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a
100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse
di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a
condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che
presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre
innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie
digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che
investono in tali imprese, secondo le modalita' indicate dal CIPE,
nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi
consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' con
una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi di
cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera
sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni
competenti. Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo
Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i
criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3 e 5.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 e' abrogato;
b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di
capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro trenta giorni &mi;dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione";
b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di
garanzia di cui ai commi 20, 21," e' inserita la seguente: "23,";
b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti
complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle
garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";
b-quater) dopo il comma 23 e' inserito il seguente:
"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a
decorrere dall'anno 2004".
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali,
gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale
di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei
limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti
in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonche al
territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra
Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le
procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo
straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di
euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro
per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi
cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite
di societa' o enti strumentali, tenendo conto della quota di
cofinanziamento.
10. ( Abrogato).
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione
produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni
tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni
tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione
con riferimento al regime, gia' senza limiti temporali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che
continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004
fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo
strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996,
sono estese con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle
produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al
ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture
analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel
territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione
in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma
vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo
d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle
parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri
interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che incrementa su
base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento,
ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu' elevato,
dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica
all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia
elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia
elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando
risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in
coerenza con gli indirizzi e le priorita' del sistema energetico
regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della
miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica.
Al concessionario e' assicurato l'acquisto da parte del Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica
prodotta ai prezzi e secondo le modalita' previste dal citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione
Sardegna assicura la disponibilita' delle aree e delle infrastrutture
necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita
funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio
dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della
concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la
valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della
struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini
dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli
impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia
idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi,
in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento
della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di
produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a
promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente,
avvalendosi della disponibilita' di energia elettrica a costo ridotto
per le imprese localizzate nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di attivita'
finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero
ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.
14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del
Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogata fino alla presa in consegna
delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis
pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85
milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e
F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per
l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma
15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di
65 milioni di euro.
14-quater. Le attivita' di produzione e di commercializzazione dei
tabacchi lavorati, nonche' quelle di trasformazione del tabacco
greggio, con esclusione delle attivita' di commercializzazione al
minuto si intendono non piu' riservate o comunque attribuite
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e
la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti puo' essere
effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta
amministrazione.
Art. 11-bis.
(Sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas)
1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni
irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato
ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei
consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei
danni subiti. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del
fondo nonche' di erogazione delle relative risorse sono stabilite con
regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti
Commissioni parlamentari.
Art. 11-ter.
(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del
predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro
per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento
complessivo del costo del personale classificabile
nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del
codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei
lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero
degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo
d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun
periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello
in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga il medesimo
rapporto di impiego";
b) il comma 4-quinquies e' sostituito dal seguente:
"4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e'
quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale
per il periodo 2000-2006 e da quella che verra' approvata per il
successivo periodo".
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera
b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di
euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di pari
importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili gia'
preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del
29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al
finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore
contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante
utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai
sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del
2002, e' esteso agli interventi di intensificazione dei benefici
previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a
monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito
superiori a quelli previsti, lo scostamento e' recuperato a valere
sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente
provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base
delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere gia'
adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunita'
europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
"361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e'
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei
predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a
carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree
sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50
milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009,
pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300".
Art. 11-quater.
(Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese
in un altro Stato dell'Unione europea)
1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3,
e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a
destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalita' di
effettuazione dell'ordine di acquisto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di
destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi
applicabile sul corrispettivo dell'operazione gia' assoggettata ad
imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il
contribuente puo' chiedere la restituzione dell'imposta assolta,
entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di
notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorita'
estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta puo'
essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento
formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito
di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 11-quinquies.
(Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana)
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del
comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia
italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando
ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' autorizzata altresi' a rilasciare, nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative
per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti,
prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di
imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3,
operanti anche attraverso societa' di diritto estero a loro collegate
o da loro controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione di cui al
comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a
operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole
e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte
rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore
a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2
beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati
dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte
dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le
coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai
ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005
il limite specifico di cui al presente comma e' fissato in misura
pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito
all'operativita' di cui al presente articolo nel proprio bilancio di
esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attivita'
di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le
risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
conseguiti.
Art. 12.
(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche
di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua
promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato nazionale per
il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle
politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita'
dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte
del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto,
ed il sottosegretario con delega al turismo il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli
assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni
indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i
rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero
massimo di tre, e un rappresentante delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo modalita' indicate
nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica
nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale
del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo,
di seguito denominata: "Agenzia", sottoposta all'attivita' di
indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori
dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale
del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e
passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni
fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio
funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di
altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita'
promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e
servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui
al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della
piattaforma tecnologica ivi indicata;
e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo
straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina
dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito
comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo
e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti
delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura
del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di
valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
congressuale.
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel
settore del turismo, sulla rete Internet, gia' avviata dal progetto
Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso
opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla
gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione
delle modalita' e degli standard tecnici per la partecipazione dei
soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia,
con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero degli
affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le
regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla
promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con
riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
8-bis. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale di ENIT
- Agenzia nazionale per il turismo e delle societa' da essa
controllate per le proprie attivita' di assistenza tecnica e per la
gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici
multiregionali. Il Ministro delle attivita' produttive puo' assegnare
direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle
societa' da essa controllate, con provvedimento amministrativo,
funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono
destinate anche le somme gia' assegnate al progetto Scegli Italia
con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data
28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del
14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di
cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme private di
finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma
tecnologica.
10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli
Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Art. 13.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il
potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al
reimpiego nonche' conferma dell'indennizzabilita' della
disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa)
1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la
graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di
previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo
1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per
l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro
per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e
del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e
2006, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i seguenti
interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile
2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive
modificazioni, e' elevata a sette mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti
con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale
di commisurazione alla retribuzione della predetta indennita' e'
elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al
quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento
per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della
contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento
nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di
misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai
trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne'
all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita' di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia
di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui
alla presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una
speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo
di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23
milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "310 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "460 milioni di euro"; dopo le parole:
"entro il 31 dicembre 2005" sono inserite le seguenti: "e per gli
accordi di settore entro il 31 dicembre 2006"; dopo le parole:
"intervenuti entro il 30 giugno 2005" sono inserite le seguenti: "che
recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale
territoriale";
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in
caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione,
di lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in
cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto
articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso
di cessazione di attivita', dell'articolo 1, comma 5, della citata
legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori
l'applicazione del citato art. 4, comma 3, e' effettuata
indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il
lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi
prevista delle riduzioni connesse con l'entita' dei benefici, nel
limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera
non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati
collocati in mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento della
sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero
risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi
di mobilita' territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di
lavoro privati ed al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori
in mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria,
che accettino una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri
dal luogo di residenza, e' erogata una somma pari a una mensilita'
dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo determinato
di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita'
dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel
caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante piu' di
cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato
viene erogata, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di
mobilita' in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o
pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di
distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le relative
modalita' attuative.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di 170 milioni di
euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato di
1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita
in 10 milioni di euro";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei
fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i
criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in
crisi, nonche' i criteri di selezione dei soggetti a cui e'
attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi".
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni
di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a
1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a
456,05 milioni di euro per l'anno 2005, 402,23 milioni di euro
per l'anno 2006 e 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; quanto a 23,5 milioni di euro per
l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro
per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2,
e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate
di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
6. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio degli effetti derivanti
dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione,
per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a),
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e'
riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da
situazioni temporanee di mercato, e che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma, nel limite di
spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il
riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e
gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2,
lettera a).
8. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, e' riconosciuta, nel limite di spesa di 6
milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento
della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai
dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza
di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato, che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto art. 7, comma 3, e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli
stessi enti di attivita' di formazione e qualificazione
professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a
tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi
7 e 8 non puo' superare sessantacinque giornate annue di indennita'.
Per l'indennita' ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal
diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente,
risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di
prestazione. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente
competente, la sospensione dell'attivita' lavorativa e le relative
motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che
devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro
al locale centro per l'impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad
eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di
mercato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione all'I.N.P.S.
dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8,
anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo
Istituto di cui al comma 12.
12. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo
l'erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno
indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti:
"I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed
alle province autonome territorialmente interessate, affinche' ne
possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni;";
b) al comma 2, le parole: "da due rappresentanti delle regioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da quattro rappresentanti delle
regioni".
13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal
comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante e'
rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale".
Art. 13-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni
stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in
altre disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della
stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non
superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o
le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o
dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse
di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in
dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita
che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso
del mutuatario";
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di
dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non
superiore ai dieci anni"; e sono soppresse le parole: "ed abbiano
compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e,
nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile
per l'indennita' di anzianita";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in
servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio
o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del
contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto
posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica
il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni
di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di
durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro
compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche' questo
abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere
il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi
corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei
limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile";
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola:
"Non" e le parole: "Istituto nazionale per l'assistenza dei
dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti:
"Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo
stesso divieto vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si
possono perseguire".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori
professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti
per l'attuazione del presente articolo.
Art. 13-ter.
(Contributi agricoli)
1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005
sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti
dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione
relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i
datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore
agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre
2005.
Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI
LAVORATORI
Art. 14.
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche
o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore
di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni
di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che
riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con
completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo
di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui
all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore
delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile,
operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al
comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per
cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione
della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario
dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti
erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per
le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la
deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni
altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di
detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta,
in fine, la seguente:
"l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore
di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali ";
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle
associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di
attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono
esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore
aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7,
sono ridotti del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno
2005.
Art. 14-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 14-ter.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
l'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l'articolo 10 del decreto del
Ministero delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L'attivita' di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e
sportive puo' essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o
di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7,
commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a
complessivi 77,25 milioni di euro per l'anno 2005, 472,750 milioni di
euro per l'anno 2006, 378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55
milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni
di euro per l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i
predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007
e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per
euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni a
decorrere dall'anno 2007;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di
euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10,
commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di
euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli
articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura
degli oneri derivanti dal presente decreto, e' iscritto sul Fondo per
gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno
2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.