Legge 20 aprile 2005, n. 74
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005
ART. 1.
1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario annuo, per il quinquennio 2004-2008, pari ad euro 120.000, a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
ART. 2.
1. All'onere relativo al contributo di cui all'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.