Legge 29 aprile 2005, n. 71
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base dellarticolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280.
3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Interventi urgenti in materia di agricoltura
1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma
7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
7, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19,
comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche
attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole
colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui
al comma 7, purche' classificate come svantaggiate.".
1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata
la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004
del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente,
e' concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle
disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre
2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005 .
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere
concessi, a valere sulle disponibilita' del Fondo di solidarieta'
nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a
lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese
stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In
alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime
disponibilita' di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004,
contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per
impresa agricola .
2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento
infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE), e' assegnato al medesimo
ente un contributo di 23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e di
22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui
600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi
di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni.
All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 -
Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire investimenti
agricoltura, foreste e pesca) e, per l'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero." .
3. Per il finanziamento degli interventi necessari al ripristino
delle condizioni socio-economiche e ambientali essenziali ai fini
della ripresa delle normali attivita' produttive delle imprese
agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonche' degli
interventi di soccorso nei territori colpiti da calamita' naturali e
da avverstia' atmosferiche, gia' dichiarate di carattere eccezionale
ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la
Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a realizzare aperture di
credito nei confronti delle regioni e delle province autonome, a
valere sui limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la
ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma
4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e del relativo
cofinanziamento regionale , dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo
1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.
3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde
annualmente alla Cassa depositi e prestiti Spa la quota di
finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a
valere sui limiti di impegno di cui al medesimo comma 3 e in
relazione alla rendicontazione che le regioni e le province autonome
inviano per il tramite del Ministero delle politiche agricole e
forestali. Ulteriori modalita' operative di carattere amministrativo
che si dovessero rendere necessarie sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare.
3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole colpite da calamita' naturali, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, e' aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle
tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il
CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3-quater. I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili
previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3-quinquies. Il Governo, d'intesa con le regioni e sentite le
organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla stesura di
un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei
produttori e rilanciarne la competitivita' in termini di quantita' e
di qualita' delle produzioni.
3-sexies. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, dopo le parole: "territori danneggiati dalla siccita"
sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i territori delimitati
dall'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle
province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa,".
3-septies. All'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla
data del provvedimento di concessione da parte della regione, e
comunque per non piu' di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite,
nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel
pagamento degli interessi." .
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei
controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale
repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i
controlli di qualita', sia per l'esportazione che per il mercato
interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti
ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando
parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio
di oliva.
4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle
produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis
dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal
comma 1, e i controlli di qualita' svolti dall'Agecontrol Spa ai
sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, introdotto dal comma 4, l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' autorizzato a predisporre programmi straordinari
di controllo volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano
situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori. A tale fine
l'Ispettorato centrale repressione frodi, in deroga all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' autorizzato ad assumere fino a undici dirigenti di
seconda fascia,e comunque entro il limite di spesa di cui al comma
4-ter.
4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis e' autorizzata la spesa
massima complessiva di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 1.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede,
per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4-quater. A modifica di quanto previsto dell'articolo 18 della
legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica
dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali
dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso
l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia
giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti;
parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali
sono agenti di polizia giudiziaria." .
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e
forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite
in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sono
altresi' trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e
finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma
1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il
commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della
legge 25 marzo 1997, n. 68.".
6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole:
"L'Agecontrol S.p.a. e";
b) al comma 3, dopo le parole: "I funzionari" sono inserite le
seguenti: "dell'Agecontrol S.p.a. e quelli".
Art. 1-bis.
Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
e' dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole
di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea
per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale
delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito
medio del triennio precedente.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai
sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale
- interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio
2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri
previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento
del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e
previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi
versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i
medesimi imprenditori e' disposta la sospensione di dodici mesi del
pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.
3. L'operativita' del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione da parte della Commissione europea .
Art. 1-ter.
Misure per le imprese agricole colpite da calamita' naturali
1. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, introdotto dall'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole: "venti rate trimestrali" sono sostituite
dalle seguenti: "quaranta rate trimestrali".
2. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2005".
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle
disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al
citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono concessi, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa
economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma
2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla
garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del
medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere
concessi, a valere sulle medesime disponibilita' di spesa, contributi
in conto capitale equivalenti al concorso sul pagamento degli
interessi per operazioni creditizie della durata di quindici anni,
nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.
5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio
di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di
proprieta' di soggetti ammessi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 20
a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei
contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia
fideiussoria. In questo caso la garanzia deve essere prestata per il
periodo di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l'immediata
cancellazione dell'ipoteca. In caso di mancato pagamento anche di una
sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta
giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del
servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che
tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
6. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al citato
comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero
del credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il successivo
provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda e' esaminato
entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.
Quest'ultima puo' essere depositata presso le direzioni provinciali
dell'INPS, ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Ai fini dell'accertamento della data di presentazione
fa fede la ricevuta del deposito rilasciata dall'impiegato
responsabile della sede provinciale dell'INPS, ovvero l'avviso di
ricevimento della lettera raccomandata. La presentazione, davanti al
giudice competente, del provvedimento di accoglimento della domanda
di rateizzazione, contenente la dichiarazione di rinunzia
all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi previsti e
disciplinati dalla legge, comporta l'estinzione del procedimento
pendente per il recupero forzoso del credito nei confronti dei
debitori morosi di oneri previdenziali agricoli .
Art. 2.
Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e' sostituito dal seguente:
"5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al
presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare
eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non
superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del
prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte
dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la
revoca del riconoscimento.".
2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e' sostituito dal seguente:
"4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al
comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata
all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in
valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a
1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato
rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si
applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno
di ritardo.".
3. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne
rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE
n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e' inferiore alle
consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 2,
calcola il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero
produttivo;";
b) alla lettera c), le parole: "versato in eccesso" sono
sostituite dalle seguenti: "imputato in eccesso".
4. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, le parole: "all'articolo 8, lettera a), del regolamento n.
3950/92/CEE, e successive modificazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003".
5. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate
e' risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se
l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo
accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale
caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in
modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le
consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi
individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori
interessati.".
6. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il produttore che
non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.".
Art. 3.
Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza
1. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non si
applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice puo', ove riscontri
fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare
del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato,
adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando
l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilita' delle
azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati,
disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i
titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e
partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di
disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide
sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni gia'
attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto
insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme
accantonate.".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.