Legge 22 aprile 2005, n. 60
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di
impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle
sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale
1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di
decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto
costituente caso fortuito o forza maggiore.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di
condanna, l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine
per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e
abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre
impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorita' giudiziaria
compie ogni necessaria verifica.";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e' presentata, a pena
di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui
l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso
di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della
richiesta decorre dalla consegna del condannato.";
d) al comma 3 il periodo: "La richiesta per la restituzione nel
termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da
quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o
forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in
cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto." e'
soppresso.
Art. 2.
Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale
1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8
e' aggiunto, in fine, il seguente:
"8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di
nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante
consegna ai difensori. Il difensore puo' dichiarare immediatamente
all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le
modalita' della notificazione si applicano anche le disposizioni
previste dall'articolo 148, comma 2-bis.".
2. Soppresso.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.