Legge 22 aprile 2005, n. 58
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela
dellambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela
ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale
dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in
atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le
unita' previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto
collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico
locale, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a
200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con
riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente
territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con
il decreto di cui a comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento
alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre
2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese
sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato
derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in
materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli
impianti di competenza statale, nonche' quelle derivanti dalle
tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli
da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla
direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio per l'espletamento delle attivita' di verifica
e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.
3-ter. All'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Eventuali trattamenti
aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del
settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di
categoria".
4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma
2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto
attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla
Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel
settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una
anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui,
rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200
milioni di euro nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi
alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime
convenzionale, a decorrere dal 2005 e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente
comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati
standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumita'
pubblica, nell'ambito delle finalita' di cui al comma 548
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005
e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per
l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei
carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge
n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei
servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo
della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con
una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia
di finanza.
8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato.
9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di
cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate,
rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Per le
province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui
al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei
termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto,
il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento,
indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo
la formula e le modalita' stabilite dalla Agenzia delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative
all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo
le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano
altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la
spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.
11. Agli oneri derivanti dal presentezione dei commi 2 e 4, pari a
euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a
decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti
dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.