Legge 31 marzo 2005, n. 56
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 69
(Costituzione degli sportelli unici allestero)
1. Al fine di rendere più efficace e sinergica lazione svolta dai soggetti operanti allestero per il sostegno allinternazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani allestero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici allestero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per lItalia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per lItalia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonchè delle macroaree di interesse economico-commerciale.
2. In coerenza con le linee di indirizzo
dellattività promozionale definite dal Ministro delle attività
produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro
degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni
di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani
ed esteri, in riferimento anche allattività di attrazione
degli investimenti esteri in Italia, nonchè di coordinamento di
attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici
e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza
per le imprese multinazionali, nonchè per la creazione di reti transnazionali
nel campo della piccola e media impresa per la promozione dellofferta
delle aziende contoterziste, gli sportelli unici allestero cooperano
con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui allarticolo 39 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste
dallarticolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì
funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà
industriale e intellettuale nonchè di lotta alla contraffazione,
in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività
produttive ad hoc preposte, ai sensi dellarticolo 4, commi
72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Allattività degli
sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e
operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in
coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per linternazionalizzazione
in Italia e le sedi regionali dellIstituto nazionale per il commercio
estero (ICE), partecipano gli uffici dellICE, dellEnte nazionale
italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane allestero
con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia Spa,
quale società per lattrazione degli investimenti e per lo
sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì
aderirvi altri soggetti che operano nel campo dellinternazionalizzazione
ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i
consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti
in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia
allestero.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono
essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli,
secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui
al comma 5.
5. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato
ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari
esteri, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze
e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti
e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative
di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture
statali e regionali già presenti allestero, anche mediante
limpiego di nuove tecnologie, dintesa con il Ministro per linnovazione
e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.
6. I responsabili degli sportelli
unici allestero, di comprovata professionalità, sono inseriti
nellorganico della rappresentanza diplomatica o dellufficio
consolare in qualità di esperti ai sensi dellarticolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base
delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal
Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con
specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti
esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente.
Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del
Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui allarticolo
34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
7. Allo scopo di agevolare il raccordo
funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare
una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità
pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero
degli affari esteri e dellICE, tali professionalità saranno
prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.
8. Per realizzare gli obiettivi di
cui ai commi 1, 3 e 6, nonchè per favorire allinterno degli
sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate,
anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti
dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche,
enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni allarticolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) lottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo allAmministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:
«Gli esperti che lAmministrazione degli
affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque
da destinare a posti di addetto agricolo, con lesclusione delle unità
riservate da speciali disposizioni di legge allespletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dellordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonchè al contrasto della criminalità organizzata
e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio
dello Stato e dellUnione europea, di cui allarticolo 4 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».
9. Almeno quarantacinque esperti del contingente
di cui allottavo comma dellarticolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma
8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo
le procedure di cui al comma 6.
10. Per lattuazione dei commi
1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000
per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Per lattuazione dei commi
6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061
annui a decorrere dallanno 2005.
(Disposizioni organizzative a supporto dellattività degli sportelli unici allestero)
1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici allestero, il Ministero delle attività produttive è autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalità nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dellarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dallarticolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonchè le procedure di cui allarticolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Allonere derivante dallattuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.
2. Nelle more dellattuazione
della delega di cui allarticolo 6 per il riordino degli enti operanti
nel settore dellinternazionalizzazione delle imprese ed in fase di
prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento
degli sportelli unici allestero, è istituito, presso il Ministero
degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte
a tale scopo. Per le predette finalità è autorizzata la spesa
di euro 1.300.000 per lanno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere
dallanno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Ai fini della completa attuazione
del nuovo sistema degli sportelli unici allestero, alla copertura
degli oneri derivanti dallistituzione e dal funzionamento dei medesimi
sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dallarticolo
9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229,
come modificato dallarticolo 6 della presente legge, derivanti dai
decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti
nel settore dellinternazionalizzazione delle imprese, di cui al citato
articolo 9 della legge n. 229 del 2003.
(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dellinternazionalizzazione delle imprese)
1. Sono autorizzati, nellambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dellICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente allattività di formazione per lattrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici allestero di cui allarticolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dellinternazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dellICE, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dellIstituto diplomatico, previsto dallarticolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
2. Ai fini di promuovere e dare piena
attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per
linternazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello
locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche
al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici
allestero di cui allarticolo 1, con successivi provvedimenti
sono stabiliti le modalità e i criteri per il trasferimento delle
relative risorse alle regioni.
3. LICE contribuisce alle attività
di formazione connesse alle finalità della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
(Applicazione dellaccordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione)
1. Il Ministero delle attività produttive, nellambito dellaccordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con lestero, lICE e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dellinternazionalizzazione, nonchè degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca:
a) lutilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni allestero sulle attività formative delle università italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura allestero e gli uffici dellICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;
b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, lICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dellinternazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, ladozione di strategie innovative per linternazionalizzazione delle imprese, nonchè linterazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per linternazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per leffettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione)
1. Il Ministero delle attività produttive promuove, anche attraverso lICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni, dintesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.
2. Il Ministro delle attività
produttive, dintesa con il Ministro degli affari esteri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso lICE,
opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo
degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma
con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere
di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività
del sistema economico nazionale, nellambito degli accordi di settore
con le categorie economiche interessate.
3. Il Ministro delle attività
produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per gli italiani nel Mondo, dintesa con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono,
anche attraverso lICE, opportune forme di raccordo con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio
italiane allestero, con il sistema associativo rappresentativo degli
interessi delle imprese, con le comunità, le comunità daffari
italiane allestero e con i loro organismi rappresentativi al fine
di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con
le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti
dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con lUnioncamere, con
lAssociazione delle camere di commercio italiane allestero,
con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle
imprese.
4. Per la realizzazione delle attività
previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono
coordinarsi con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti
allestero e riconosciuti dal Governo italiano.
5. Per gli interventi di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dellinternazionalizzazione delle imprese)
1. Allarticolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dellinternazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dellinternazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero delleconomia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonchè allassetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b)
riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dellinternazionalizzazione
delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità
dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dallattuale
quadro economico-finanziario, nonchè ad obiettivi di coerenza della
politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema
economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dallAmministrazione
centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli
uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela
degli interessi italiani in sede internazionale;
c)
razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica,
anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse
necessarie per la copertura degli oneri derivanti dallistituzione
e dal funzionamento degli sportelli unici allestero, in particolare
ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;
d)
possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti
allestero anche tramite società prevedendo, tra laltro,
che il fondo di cui allarticolo 5, comma 2, lettera c), della
legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla
SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi
non aderenti allUnione europea, siano unificati in un unico fondo
e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;
e)
compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in
materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.
1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dellarticolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate allistituzione e al funzionamento degli sportelli unici allestero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delleconomia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini del lespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di questultimo è prorogata di novanta giorni.
1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».
2. Al comma 1 dellarticolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)
1. La lettera h-bis) del comma 2 dellarticolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:
«h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dellimpegno finanziario previsto dal programma economico dellimpresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonchè allimpegno previsto dal programma economico dellimpresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro».
2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dellarticolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:
«h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dellarticolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonchè i fondi rotativi di cui allarticolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dellarticolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
3. Allarticolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) lultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati
Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi
della SIMEST Spa».
4. Dopo il comma 1 dellarticolo 3 della legge
24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
«1-bis. La quota del 25 per cento di
cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora
oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali,
destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti
allestero delle imprese italiane».
5. Il primo periodo del comma 1 dellarticolo
4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente:
«Il soggetto gestore del fondo di cui allarticolo 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli
operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota,
o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese
allestero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non
facenti parte dellUnione europea, con le modalità, le condizioni
e limporto massimo stabiliti con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».
6. Allarticolo 2, terzo comma,
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Le tipologie e le modalità delle garanzie
a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri
oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato
di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio
con lestero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dellarticolo
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».
7. Per le partecipazioni ed i finanziamenti
di Finest Spa, istituita ai sensi dellarticolo 2 della legge 9 gennaio
1991, n. 19, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni
di cui allarticolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge
24 aprile 1990, n. 100, come modificato dal presente articolo, nonchè
allarticolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100 del 1990.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione delle disposizioni di cui allarticolo 1, commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per lanno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, per lanno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
2. Allonere derivante dallattuazione
delle disposizioni di cui allarticolo 1, commi 6, 8 e 9, pari ad
euro 13.794.061 annui a decorrere dallanno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.