Legge 15 aprile 2005, n. 53
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare lemergenza
nel settore dei rifiuti nella regione Campania"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 febbraio 2005,
n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare lemergenza nel
settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'art. 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio
2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della
regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004
rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili
derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario
delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni
debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti
del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del
servizio, nonche' in ordine al pagamento degli importi previsti in
favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale;
il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie
verifiche, attesta la veridicita' delle certificazioni pervenute.
2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non
provvedano a quanto ivi previsto con la tempestivita' richiesta,
ovvero la veridicita' delle certificazioni non sia stata attestata
dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i
successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie
verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei
soggetti inadempienti.
3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2
sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a
consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti
risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le
conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.
subentra nei crediti di titolarita' del Commissario delegato e dei
soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi,
nonche' degli altri affidatari inadempienti.
4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse
finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il
Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti
inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un
piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie
con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi
all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto
debitore, avente durata, nonche' modalita' e termini correlati alle
situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei
predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata
attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero
dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei
trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.
5. Per il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui
al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonche' gli
enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo
delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non
oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
Art. 2.
Adeguamento degli impianti
1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il
funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni
contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e
recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti
presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano,
Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il
Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di
adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei
soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di
rivalsa e le decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie
competenti. I materiali destinati al recupero, prodotti negli
impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella
regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di
stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del
sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria
e ambientale.
2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti
affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via
sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza,
definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20
milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per
l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 3.
Supporto all'azione del Commissario delegato
1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle
determinazioni del Commissario delegato, in materia di individuazione
dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di
termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere
occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente
competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria
competenza in termini di somma urgenza.
2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni
previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui
delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori
d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.
Art. 4.
Interventi relativi al settore delle bonifiche
1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il
patto di stabilita' interno, per fronteggiare la gravissima crisi
finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione
Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse
anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per
l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal Presidente stesso,
Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali, la
medesima regione puo' trasferire fondi sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle
falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali,
anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale,
ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilita' del
bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come
definite dall'art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.