Legge 6 aprile 2005, n. 49
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005
1. Allarticolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «LAutorità può inoltre richiedere alloperatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dallarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Con la decisione che accoglie
il ricorso lAutorità dispone inoltre lapplicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto
conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei
messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione
non può essere inferiore a 25.000 euro»;
c) il comma 9 è
sostituito dal seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
durgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, lAutorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza lAutorità può
disporre la sospensione dellattività di impresa per un periodo
non superiore a trenta giorni»;
d) il comma 10 è
sostituito dal seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle
richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma
3, lAutorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite
non siano veritiere, lAutorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I,
e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla notifica del provvedimento dellAutorità».
1. La lettera p) del comma 2 dellarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.