Legge 4 aprile 2005, n. 47
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005
1. Allarticolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) determina lappartenenza delle liste ai gruppi politici organizzati secondo quanto dispone larticolo 84, comma 1, nono periodo;».
2. Allarticolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, lUfficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non è stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature; lUfficio centrale nazionale procede alla assegnazione ponendo tali circoscrizioni secondo lordine decrescente dei resti di cui allultimo periodo dellarticolo 83, comma 1, numero 4) ed assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo lordine della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla lista. LUfficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo lordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nellambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Lappartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dallaver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Lappartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dellUfficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione allUfficio centrale nazionale affinchè si proceda con le medesime modalità di cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti».3. Allarticolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: «e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo».
4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dellattribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità.