Legge 24 marzo 2005, n. 40
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1º febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento
delle elezioni amministrative del 2005"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º febbraio
2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle
elezioni amministrative del 2005, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione
delle elezioni amministrative del 2005
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono,
limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile
ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine
indicato dall'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni, e anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto
previsto dall'art. 53, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del
presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate
anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed
irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno
successivo alla stessa data.
3. I comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel
turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della
gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a
quello fissato per la votazione.
Art. 2.
Sperimentazione della rilevazione informatizzata
di uno scrutinio regionale
1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di
cui all'art. 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle
elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a
statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione e'
effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle
regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei
Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e
le tecnologie con il presidente della giunta regionale.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta secondo le
direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero
dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento,
sentita la regione interessata.
3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni
vigenti, la sperimentazione e' svolta, altresi', secondo le seguenti
modalita':
a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei
diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno
dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento
informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di
ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti
risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle
rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati
ufficiali dell'elezione;
b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in
cui si verifichino difficolta' tecniche nell'attuazione della
sperimentazione, e' tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali
previste dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' costituita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione
nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la
partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali.
5. In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di fare
fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle
prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al
comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. E' applicabile l'art. 7 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera
a), del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.