Indici  delle leggi
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Legge 24 marzo 2005, n. 40

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005

 


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2005

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, e anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.

3. I comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

Art. 2.
Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale

1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all'art. 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione e' effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione interessata.

3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione e' svolta, altresi', secondo le seguenti modalita':
a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;
b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino difficolta' tecniche nell'attuazione della sperimentazione, e' tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali.

5. In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. E' applicabile l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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