Legge 10 febbraio 2005, n. 29
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)