Legge 10 febbraio 2005, n. 24
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005
1. Allarticolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «solennità civile» sono inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse,»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«In occasione della solennità civile
del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare
nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati
al primo comma di cui i Santi Patroni speciali dItalia sono espressione».
2. Dallattuazione della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.