Legge 28 febbraio 2005, n.21
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire
la partecipazione finanziaria dellItalia a Fondi internazionali di
sviluppo e lerogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia,
nonché per la sterilizzazione dellIVA sulle offerte a fini
umanitari"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione
finanziaria dellItalia a Fondi internazionali di sviluppo e lerogazione
di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione
dellIVA sulle offerte a fini umanitari, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII
ricostituzione delle risorse della International Development
Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno
2003.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 3.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX
ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un
contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 5.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I
ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC
(Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari
21.942.100 per il 2003.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671
per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge
n. 468 del 1978.
Art. 7.
1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito
conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale,
intestato al Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione
italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale
saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi
autorizzati dal presente decreto.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere
nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche
multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale
contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla
partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie
internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro
attivita' e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai
rappresentanti italiani con le modalita' e nelle forme consentite da
tali istituzioni.
Art. 9.
1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, e' affidata alla Cassa depositi e
prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel
bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di
attuazione dei relativi interventi sulla base di modalita' definite
con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e
prestiti.
Art. 10.
1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26
dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli
importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da
catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 11.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.