Legge 10 febbraio 2005, n. 19
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2005 - Supplemento Ordinario n. 25
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)