Legge 4 febbraio 2005, n. 11
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005
(Finalità)
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dellUnione europea e garantisce ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
a) allemanazione di ogni atto comunitario e dellUnione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
b)
allaccertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative
e regolamentari dellordinamento giuridico nazionale con le disposizioni
dellordinamento comunitario;
c)
allemanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nellambito
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dellUnione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti allordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando
si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome,
possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente
di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di
competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative
degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti
nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge
al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie
riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito
presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto
dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale
comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata
specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni
del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni
e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori
regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è
convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo
con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente
sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
5. Dallattuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dellUnione europea)
1. I progetti di atti comunitari e dellUnione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per lassegnazione ai competenti organi parlamentari, con lindicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui
al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi,
libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità
europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei
ministri Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle
Camere uninformazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli
atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente
i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano
inserite allordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri
dellUnione europea.
5. Il Governo, prima dello svolgimento
delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando
la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti
organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dellUnione
europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente
alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione
in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle
risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dellUnione europea
e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle
stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui
ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni
e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono
richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione
tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni
espresse da soggetti già consultati nonché dellimpatto
sullordinamento, sullorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
e sullattività dei cittadini e delle imprese.
(Riserva di esame parlamentare)
1. Qualora le Camere abbiano iniziato lesame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dellUnione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dellUnione europea la riserva di esame parlamentare.
2. In casi di particolare importanza
politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e
2 dellarticolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio
dei ministri dellUnione europea, una riserva di esame parlamentare
sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo
invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su
di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche
comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame
parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dellUnione europea.
Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo
può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle
attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e
dellUnione europea.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dellAssemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dellinoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di
cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome
uninformazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti
trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della
posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di
loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti
di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 3, possono trasmettere osservazioni
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche
comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei
presidenti dellAssemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo
comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa
delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province
autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dellintesa ai sensi dellarticolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine
di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata
sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dellintesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora
lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva
di esame in sede di Consiglio dei ministri dellUnione europea. In
tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per
le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri
dellUnione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta
comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della
pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione
dei relativi atti comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4,
qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano
pervenute al Governo entro la data indicata allatto di trasmissione
dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione
in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività
dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche comunitarie, nellesercizio delle
competenze di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento
nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati
in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della
successiva definizione della posizione italiana da sostenere, dintesa
con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia,
in sede di Unione europea.
8. Dallattuazione del comma
7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente
le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province
autonome che risultano inserite allordine del giorno delle riunioni
del Consiglio dei ministri dellUnione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento
delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite
allordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta
Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dellUnione
europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte
e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che
risultano inserite allordine del giorno, illustrando la posizione
che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni
e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze
delle riunioni del Consiglio dei ministri dellUnione europea e del
Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro
quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dallarticolo
5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)
1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti allesame della Conferenza stessa.
2. Nelle materie che investono le
competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni
di cui al comma 7 dellarticolo 5 esperti designati dagli enti locali
secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Dallattuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Qualora le osservazioni degli enti
locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata allatto
di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno
precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può
comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi
atti comunitari.
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dellarticolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per lesame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.
(Legge comunitaria)
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività
le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei
presidenti dellAssemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di
indirizzo emanati dagli organi dellUnione europea e delle Comunità
europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione
delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dellordinamento
interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti
di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque
ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per
assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti,
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti
dellAssemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome,
per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro
competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità
dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le
risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.
4. Allesito della verifica e
tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro
il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
«Disposizioni per ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza
dellItalia alle Comunità europee»; tale titolo è
completato dallindicazione: «Legge comunitaria» seguita
dallanno di riferimento.
5. Nellambito della relazione
al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dellordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b)
fornisce lelenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c)
dà partitamente conto delle ragioni delleventuale omesso inserimento
delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto
e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento,
in relazione ai tempi previsti per lesercizio della delega legislativa;
d)
fornisce lelenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi
dellarticolo 11, nonché lindicazione degli estremi degli
eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
e)
fornisce lelenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni
e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive
nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali
di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.
Lelenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche
comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni
anno.
(Contenuti della legge comunitaria)
1. Il periodico adeguamento dellordinamento nazionale allordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati allarticolo 1;
b)
disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti
oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c)
disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare lapplicazione
degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee
di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dellarticolo
1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;
d)
disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare
le direttive, sulla base di quanto previsto dallarticolo 11;
e)
disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali
conclusi nel quadro delle relazioni esterne dellUnione europea;
f)
disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto
dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza
normativa per dare attuazione o assicurare lapplicazione di atti
comunitari nelle materie di cui allarticolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
g)
disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per lemanazione
di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;
h)
disposizioni emanate nellesercizio del potere sostitutivo di cui
allarticolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità
ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui allarticolo 16,
comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dellattuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per lanno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
(Misure urgenti per ladeguamento agli obblighi derivanti dallordinamento comunitario)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri ladozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dellUnione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa allanno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative
necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti
di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora
gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dallordinamento
comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa
delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati
assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione
venga sottoposta allesame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo
adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio
dei ministri le opportune iniziative ai fini dellesercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8,
13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni
legislative in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione
di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle
medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge
comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi generali previsti dalla stessa legge per lanno di riferimento,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente
per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
delleconomia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
5. La disposizione di cui al comma
4 si applica, altresì, allemanazione di testi unici per il
riordino e larmonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome.
(Attuazione in via regolamentare
e amministrativa)
1. Nelle materie di cui allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per lattuazione delle quali chiede lautorizzazione di cui allarticolo 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1
sono adottati ai sensi dellarticolo 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi
entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento
è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria,
il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento
sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del
Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dallassegnazione.
Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza
di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1
si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi
e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b)
esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel
settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza,
sicurezza e celerità;
c)
esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle
peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa
di settore;
d)
fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di
cui allarticolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui allarticolo
117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o
da regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte
da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento
ministeriale o interministeriale, ai sensi dellarticolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale
da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto
con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono
attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive
consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione,
la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi
e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie
per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità
pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti allapplicazione
della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in
ogni caso, ai sensi dellarticolo 9, comma 1, lettera c), ove
lattuazione delle direttive comporti:
a) listituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dallarticolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio alleventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per lattuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano lesplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare)
1. Fermo quanto previsto dallarticolo 13, la legge comunitaria può disporre che, allattuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dellarticolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.
(Adeguamenti tecnici)
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nellordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dallarticolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio alleventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per lattuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano lesplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
(Decisioni delle Comunità europee)
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e dintesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.
2. Il Consiglio dei ministri, se non
delibera leventuale impugnazione della decisione, emana le direttive
opportune per lesecuzione della decisione a cura delle autorità
competenti.
3. Se lesecuzione della decisione
investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente
della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione
del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto
dagli statuti speciali.
4. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo
delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità
europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti
di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza
delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse
altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza dei presidenti dellAssemblea, dei Consigli regionali
e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dellUnione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dellUnione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dellUnione;
b)
la partecipazione dellItalia al processo normativo comunitario con
lesposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della
politica italiana nei lavori preparatori in vista dellemanazione
degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del
Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi
riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono
rilievo di politica generale;
c)
lattuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale,
landamento dei flussi finanziari verso lItalia e la loro utilizzazione,
con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità
europee per ciò che concerne lItalia;
d)
i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché
le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza dei presidenti dellAssemblea, dei Consigli regionali
e delle province autonome, con lindicazione delle iniziative assunte
e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
e)
lelenco e i motivi delle impugnazioni di cui allarticolo 14,
comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per lanno in corso.
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle
regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie,
nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo
il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente
trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche comunitarie.
3. Ai fini di cui allarticolo
117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate
dallo Stato per ladempimento degli obblighi comunitari, nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano,
per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui allarticolo 11, comma 8, secondo periodo.
4. Nelle materie di cui allarticolo
117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive,
il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere
le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze
di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione
economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto
avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti
previsti dallarticolo 11, è esercitata mediante deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, dintesa con
i Ministri competenti secondo le modalità di cui allarticolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi allelaborazione e allattuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b)
sui criteri e le modalità per conformare lesercizio delle
funzioni regionali allosservanza e alladempimento degli obblighi
di cui allarticolo 1, comma 1;
c)
sullo schema del disegno di legge di cui allarticolo 8 sulla base
di quanto previsto dallarticolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui allarticolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta lanno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare lesercizio delle funzioni di interesse degli enti locali allosservanza e alladempimento degli obblighi di cui allarticolo 1, comma 1.
(Utilizzo di strumenti informatici)
1. Per ladempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)
1. Ai fini dellattuazione dellarticolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso lesplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86,
e successive modificazioni, è abrogata.