Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della
Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro
normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche,
escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione autorizzate
ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e
biologiche, al fine di non compromettere la biodiversita'
dell'ambiente naturale e di garantire la liberta' di iniziativa
economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualita' e la
tipicita' della produzione agroalimentare nazionale.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di
organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di
produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del
24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in
quelle definite alle lettere a) e b).
Art. 2.
Salvaguardia del principio di coesistenza
1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che
l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle
altre.
2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e'
realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita'
produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative
tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di commistione
tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.
2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1,
l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun
pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare
per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di
coltivazione e allevamento. E' fatta salva ogni disposizione
concernente le aree protette.
3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli
agricoltori, agli operatori della filiera ed ai consumatori la
reale possibilita' di scelta tra prodotti convenzionali, biologici
e transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono
praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a
quelle convenzionali e biologiche.
Art. 3.
Applicazione delle misure di coesistenza
1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e
l'impatto della commistione tra colture transgeniche, biologiche e
convenzionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con
riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee
guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto
decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito della
procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del
22 giugno 1998.
2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le
province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della
Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel
loro territorio una o piu' aree omogenee.
Art. 4.
Piani di coesistenza
1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio
provvedimento, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di
cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche per
realizzare, la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono
la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle
procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di
organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori
di interessi in materia.
3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento,
su base volontaria, di accordi tra conduttori agricoli, al fine
di adottare le misure di gestione previste dal piano di
coesistenza di cui al comma 1 per assicurare la coesistenza tra
colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere
un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla
inosservanza del piano di coesione, ferme restando le previsione
dell'articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo,
finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche
preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento e' determinato
con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma
1.
Art. 5.
Responsabilita'
1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal
piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare
le misure contenute nel piano medesimo.
1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante
dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano
di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento
grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla
inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del
piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio
derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga
responsabilita' grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e
sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.
1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono
individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al
comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a
responsabilita' soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalita'
di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di
solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. Il
decreto definisce altresi' le forme di utilizzo, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti
assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere
gli oneri derivanti dalle responsabilita' e dai danni disciplinati
dal presente articolo.
2. Il conduttore agricolo e' esente dalle responsabilita' di
cui al comma 1-bis, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato
sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione
della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi
geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente
modificati e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30,
comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare
un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del
piano di cui all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri
aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione
adottate.
4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire
modalita' e procedure per la raccolta e la tenuta, nell'ambito
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli
elementi di cui al comma 3.
Art. 6.
Sanzioni
1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma
10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non
rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 25.000.
2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8,
e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro
5.000 a euro 50.000.
Art. 7.
Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali il "Comitato consultivo in materia di coesistenza tra
colture transgeniche, convenzionali e biologiche".
2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato
sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato e'
composto da esperti qualificati nella materia e di documentata
indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui
al presente decreto, di cui due nominati dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per
la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata
Conferenza, nonche' due designati dalla Conferenza dei rettori
delle universita' italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA).
3. Il Comitato di cui al comma 1 propone, in coerenza con la
Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003,
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le linee guida ai fini
dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato
provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle
disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita'
nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio.
Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato
acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni
appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure
relative all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo. Le
relative misure sono adottate con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 1.
5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun
compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della
vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al
funzionamento del Comitato e alle connesse attivita', il Ministero
delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Norme transitorie
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino
all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le
colture transgeniche, ad eccezione di quelle autorizzate per fini
di ricerca e di speritimentazione, non sono consentite.
Art. 9.
Norma finanziaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.