Legge 29 dicembre 2004, n. 324
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005 - Supplemento ordinario n. 7
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo euromediterraneo che istituisce unAssociazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dallaltra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 92, paragrafo 2, dellAccordo stesso.
(Copertura finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15.080 euro annui a decorrere dallanno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.