Legge 29 dicembre 2004, n. 321
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 20 dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2006. Al relativo onere per lanno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.