Legge 30 dicembre 2004, n.316
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per lapplicazione
della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione
dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 novembre 2004,
n. 273, recante disposizioni urgenti per lapplicazione della
direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas
ad effetto serra nella Comunità europea, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Autorizzazione ad emettere gas serra
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale
competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di
autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti
in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione
almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio
dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici
ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva
2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo
dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta
conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva
2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per
la trasmissione delle domande di autorizzazione, nonche' le
specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa,
sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante
provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo
sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui
all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
Art. 2.
Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di
emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva
2003/87/CE
1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita'
elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano
all'autorita' nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le
informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di
emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche
relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle
suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti,
sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministro delle attivita'
produttive.
Art. 2-bis.
Sanzioni
1. Il gestore che omette di presentare la domanda di
autorizzazione di cui all'articolo 1 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di
biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.
2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a
quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo
che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di
biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantita' cui
avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
3. Il gestore che omette di comunicare all'autorita' nazionale
competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce
informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni
tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformita'
alle prescrizioni del presente decreto.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo e' ordinata la
chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi
previsti dal presente decreto.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal
prefetto della provincia nel cui territorio e' stata commessa la
violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni
amministrative pecuniarie e' esperibile il giudizio di opposizione
previsto dalla normativa vigente.
6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino
alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della
direttiva 2003/87/CE .
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorita'
nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica , dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente.
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni
predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero
delle attivita' produttive, inviato alla Commissione europea in data
15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il
periodo 2005-2007, fatte salve le modifiche e le integrazioni che
la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del
Piano stesso, nonche' le eventuali modifiche e integrazioni
concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281.
2-bis. Il Piano di cui al comma 2 e' in ogni caso aggiornato, a
seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e
comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della
stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad
effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del
comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili di carattere finanziario.
2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di
programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli
altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni
per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza
con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e
sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di
modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle
quote di emissioni che si rendano necessarie .
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.