Legge 27 dicembre 2004, n.306
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini
previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini
per lesercizio di deleghe legislative"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 2.
1. Allarticolo 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea,
le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio
2005»;
b)
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative
dei decreti legislativi medesimi».
Art. 3.
1. Il termine di cui allarticolo
1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è prorogato di
sei mesi.
Art. 4.
1. Allarticolo 1, comma 4, primo
periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni,
le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre
anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando,
in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi».
Art. 5.
1. Allarticolo 2, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole:
«entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
Art. 6.
1. Allarticolo 3, comma 1, alinea,
della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».
Art. 7.
1. Allarticolo 7, comma 1, alinea,
e allarticolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
Art. 8.
1. Il termine di dodici mesi indicato
al comma 1 dellarticolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112,
è prorogato di tre mesi.
Art. 9.
1. Il termine di cui allarticolo
2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato
al 31 dicembre 2005.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei
tecnici di radiologia medica
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle
disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di
finanza pubblica.
Art. 2.
Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005".
Art. 3.
Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di
prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui
a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".
Art. 4.
Ente irriguo umbro-toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di quattro anni".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le
seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004
e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009"
e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da
emanarsi entro il 31 dicembre 2004";
b) al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 1, comma 2", sono
aggiunte le seguenti: "del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228".
Art. 6.
Trattamento di dati personali
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2005";
b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2005".
Art. 7.
Codice della strada
1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, e' abrogato.
2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati
per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici,
immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce
posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto
previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di
nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi
del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione
entro il 31 dicembre 2005";
b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
"2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al
trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006,
devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a
ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le
caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
Art. 7-bis.
Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco
protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24
dicembre 2003, n. 363, e' prorogato al 31 marzo 2005.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in
mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standard
previsti dalla normativa CE EN 1077".
Art. 8.
Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
Art. 9.
Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse
stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le
regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova
scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge
3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005,
relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei
rispettivi programmi di intervento.
1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la
progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31
dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova
scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro
dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici
scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30
giugno 2005, al comando provinciale dei Vigili del fuoco, il progetto
di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 10.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
Art. 11.
Programma Socrates
1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a
tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la
realizzazione del programma Socrates.
Art. 12.
Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le
parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre
2005".
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle
attivita' produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione,
valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative
all'attivazione della soluzione concordataria e individua le
soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attivita' anche
mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio
provvisorio dell'impresa.
Art. 12-bis.
Proroga di termini in materia di allevamento di animali
1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'allegato
previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del
numero 19 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "e'
vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono
sostituite dalle seguenti: "e' vietata".
3. Al numero 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";
b) al settimo capoverso, le parole: "1° gennaio 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013".
Art. 12-ter.
Proroga di termini in materia di pesca
1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2006".
Art. 13.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione
dettagliata sulla gestione delle attivita' connesse alla definizione
delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto
legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.
Art. 14.
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le
strutture ricettive esistenti
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge
23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il
completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive
esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005,
al comando provinciale dei Vigili del fuoco, il progetto di
adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37".
Art. 15.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al
31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del
medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il
prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in
caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 16.
Canoni demaniali marittimi
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' differito al 15 dicembre 2004.
Art. 17.
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: "per il periodo 2000-2004" sono sostituite dalle seguenti:
"per il periodo 2004-2006".
Art. 18.
Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di
entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i
quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di
cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati
nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della
proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004,
n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma
dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al
31 dicembre 2005.
Art. 18-bis.
Modificazioni della legge 2 agosto 2004, n. 210
1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto
2004, n. 210, le parole: "data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "data di emanazione dei
decreti legislativi previsti dall'articolo 1".
Art. 19.
Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.
Art. 19-bis.
Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle
emissioni in atmosfera
1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e
successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole
e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico
di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive
e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli
impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno
presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di
adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il
31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma
4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente
comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno
2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".
2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre
2005.
Art. 19-ter.
Societa' cooperative
1. Al settimo comma dell'articolo 223-duodecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile le parole: "31 dicembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle
societa' cooperative a mutualita' prevalente all'Albo delle societa'
cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e' stabilito
al 31 marzo 2005.
Art. 19-quater.
Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La
proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e
grado.
Art. 19-quinquies.
Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di
intervento e di edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005".
Art. 19-sexies.
Proroga dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile
1. L'operativita' del Fondo regionale di protezione civile, di
cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007 anche al fine di
fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane
necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di
protezione civile.
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Art. 19-septies.
Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, e' aggiunto il seguente:
"Art. 23-bis (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle
misure previste dal Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e
dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992".
Art. 19-octies.
Denunce dei pozzi
1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
Art. 19-nonies.
Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie
tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo
di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 30 settembre 2005".
Art. 19-decies.
Consigli degli ordini professionali
1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n, 188, sono prorogate al 30 giugno
2005.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.