Legge 2 dicembre 2004, n. 299
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 180
(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)
1. Allarticolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «32º anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «34º anno di età»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il seguente:
«4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, allatto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34º anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza».
(Commissione superiore davanzamento dellEsercito)
1. Allarticolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: «che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nellambito dellEsercito» sono sostituite dalle seguenti: «che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale»;
b) al comma 3, lettera c), le parole: «o di Capo del Corpo degli ingegneri» sono soppresse e le parole: «ove non compreso nei 3 suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «ove non compreso nei 2 suddetti».
(Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)
1. Allarticolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle seguenti:
«a) unetà non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica».
2. Allarticolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «nel numero massimo di cinque posti» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di dieci posti».
(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)
1. Allarticolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «in servizio di prima nomina» sono soppresse.
(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)
1. Larticolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo darmata e gradi corrispondenti».
(Aspettativa per riduzione dei quadri)
1. Allarticolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2005,» sono soppresse.
2. Allarticolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni,
le parole: «Fino al 31 dicembre 2007,» sono soppresse.
3. Allarticolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «o a domanda, ai sensi dellarticolo 43, comma
4, della legge 19 maggio 1986, n. 224».
4. Allarticolo 43 della legge
19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro delleconomia e delle finanze, nellambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dellarticolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
6-ter. Gli ufficiali richiamati
ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di
cui al comma 2.
6-quater. I commi 6-bis
e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, allatto
del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il
grado apicale dei ruoli normali».
5. Allarticolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al ruolo normale dellArma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino allanno 2009, ai ruoli degli ufficiali dellArma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale».
(Regime transitorio dellavanzamento)
1. Dopo larticolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis. (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). 1. Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino allanno 2009».
(Modifica allarticolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
1. Allarticolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: «i colonnelli» sono inserite le seguenti: «già valutati e quelli».
(Modifiche allarticolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
1. Allarticolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dellinclusione in aliquota di valutazione per lavanzamento al grado superiore, dalleffettuazione del previsto periodo di comando».
(Disposizioni in materia di trattamento di missione dei militari iscritti al ruolo donore richiamati o trattenuti in servizio)
1. Dopo larticolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, è aggiunto il seguente:
«Art 2-bis. 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dellarticolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dallobbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.
2. Lamministrazione,
nellambito delle risorse già previste in bilancio e senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può autorizzare
il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della
località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dellautovettura
di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli
eventuali pedaggi autostradali.
3. Fermi restando il principio
dellinvarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigente
in materia di trattamento di missione, al personale di cui al comma 1 è
altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:
a) da parte dellaccompagnatore, spettante in relazione allo stato dellhandicap sofferto, per lalloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;
b) per
lalloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante
in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante
non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap
sofferto;
c) per
gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento
della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi
da quelli pubblici».
(Vantaggi di carriera)
1. Allarticolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nellanno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato.
4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nellanno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dellapposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato».
(Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dellEsercito)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla colonna «Esercito» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole: «Tenente generale» sono inserite le seguenti: «Generale di corpo darmata»;
b) prima
delle parole: «Maggiore generale» sono inserite le seguenti:
«Generale di divisione»;
c)
prima delle parole: «Brigadier generale» sono inserite le seguenti:
«Generale di brigata».
2. Al comma 1 dellarticolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «Maggior Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di divisione» e le parole: «Brigadier Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di brigata».
3. Allarticolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Maggior generali» sono sostituite dalle seguenti: «Generali di divisione»;
b) al comma 3, le parole: «Tenenti Generali» e «tenenti generali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Generali di corpo darmata».
(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui allallegato A alla presente legge.
(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui allallegato B alla presente legge.
(Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui allallegato C alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti del personale reclutato nella prima classe dellAccademia aeronautica a decorrere dallanno accademico 2001-2002.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.