Legge 3 dicembre 2004, n.291
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche
del lavoro e sociali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro
e sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1
1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita'
dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere prorogato
per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che
comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla
ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto
avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale
finalita' il Fondo per l'occupazione e' integrato di 43 milioni di
euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "nel limite complessivo di spesa
di 310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite
complessivo di spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il
31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
3. (Soppresso).
3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al
trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi
dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il
trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della
indennita' stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per
l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468
del 1978.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 1-bis
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici
accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di
ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di
attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante,
dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di
processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data
del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento
di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le
societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi
previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1,
sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari
dell'indennita' di mobilita', si estendono i benefici di cui
all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n.
223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di
cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono
determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo
2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di detto
Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40
milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006,
67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno
2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per
l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori
entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di
euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni
di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8
milioni di euro per l'anno 2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione
salariale, delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi,
consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel
limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383
milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno
2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per
l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro
per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze
del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione
dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di
spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da
effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in
precedenza esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge
23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di
ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la
predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 1-ter
1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente
la finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle
professionalita' ovvero di realizzare politiche attive di sostegno
del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori
interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i
contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da
sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un
contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto
il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un
contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il
fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale
che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per
garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui
prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti
dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del
settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali
e di categoria comparativamente piu' rappresentative.
Art. 1-quater
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa
dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei
principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento
pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della retribuzione
pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili
relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali
di rendimento attribuite.
2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della
retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate
con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di
volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'articolo 34 della legge 13
luglio 1965, n. 859, e abrogato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per
10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 1-quinquies
1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' ai sensi del primo
periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade
dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il
lavoratore destinatario del trattamento di mobilita', la cui
iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al
reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennita'
o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1,
ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di
normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai
trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia
stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere
avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del
lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non
lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o
di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che
non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o
comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di
trasporto pubblici.
Art. 2
1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per
l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre
1998, n. 438, del Fondo nazionale per le politiche migratorie,
previsto dall'articolo 45 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonche' per la concessione di contributi per l'acquisto di
beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per
la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di
chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui
alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per
un progetto informativo per l'integrazione delle persone con
disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata
per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di Euro 11.000.000, Euro
2.580.000, Euro 1.470.000, Euro 5.750.000, Euro 2.000.000, Euro
2.000.000 ed Euro 200.000.
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari
complessivamente ad Euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.