Indici  delle leggi
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Legge 5 novembre 2004, n. 274

"Celebrazione del VI centenario della fondazione dell’Università degli studi di Torino"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004


 

 

Art. 1.

(Finanziamento straordinario)

    1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Torino un contributo straordinario di euro 5.550.000, di cui euro 1.950.000 per l’anno 2003 ed euro 3.600.000 per l’anno 2004.

Art. 2.

(Destinazione del finanziamento)

    1. Il contributo di cui all’articolo 1 è destinato a concorrere:

        a) a iniziative riguardanti l’organizzazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali finalizzati ad affermare il ruolo e la realtà dell’ateneo nel sistema europeo della formazione e della ricerca;

        b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la internazionalizzazione, la mobilità e i servizi di diritto allo studio anche in relazione all’allargamento europeo, i rapporti tra università e società civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell’ambito di specifiche discipline;
        c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell’Università degli studi di Torino particolarmente meritevoli;
        d) alla realizzazione di alcune opere strutturali permanenti quali:

            1) il completamento del progetto esecutivo e l’appalto dei lavori per l’Aula magna nel Maneggio Chiablese alla Cavallerizza;

            2) l’indizione del bando di progettazione per l’allocazione presso la ex Manifattura Tabacchi delle Facoltà di scienze della formazione e di psicologia, nonché della Scuola interateneo formazione insegnanti scuole superiori;
            3) la progettazione definitiva dell’insediamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di farmacia nel polo scientifico di Grugliasco;
            4) la riapertura del Museo di antropologia criminale «Cesare Lombroso» e il restauro del Museo di anatomia umana, nell’ambito del progetto Museo dell’Uomo;
            5) la creazione di un Istituto europeo per la diagnostica oncologica molecolare presso il Centro ricerche di medicina sperimentale (Ospedale Molinette);

        e) al recupero, anche edilizio, al restauro, riordino e collocazione, in idonee sedi, di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell’Università degli studi di Torino ed all’eventuale apertura ed esposizione al pubblico degli stessi materiali;

        f) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione del ruolo dell’Università degli studi di Torino;
        g) alla realizzazione e diffusione di volumi e materiali audiovisivi dedicati al patrimonio in beni culturali architettonici, artistici e scientifici dell’Università di Torino.

    2. Alla spesa per investimenti è destinato almeno il 65 per cento del contributo di cui all’articolo 1.

Art. 3.

(Comitato promotore)

    1. È istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell’Università degli studi di Torino e composto altresì dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia di Torino, dal sindaco di Torino, o loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Torino. Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.

    2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall’articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all’articolo 1 e ne coordina l’attuazione.
    3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull’utilizzazione del contributo di cui all’articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.
    4. Il comitato promotore nomina un comitato d’onore che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative di cui all’articolo 2.
    5. Le celebrazioni sono poste sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

    1. Il contributo di cui all’articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell’Università degli studi di Torino.

    2. All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede l’Università degli studi di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, anche mediante procedure semplificate all’uopo adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da parte del collegio sindacale della medesima Università, il controllo esclusivo sull’effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell’autonomia degli organi universitari.
    3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all’articolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), e dell’articolo 3, pari complessivamente a euro 1.000.000 per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), pari complessivamente a euro 1.950.000 per l’anno 2003 e ad euro 2.600.000 per l’anno 2004, si provvede: per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.