Legge 19 ottobre 2004, n. 257
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia
di personale del Centro nazionale per linformatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni
per imprese danneggiate da eventi alluvionali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19
ottobre 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 agosto 2004,
n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro
nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA),
di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate
da eventi alluvionali, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29
ottobre 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1
Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA
1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e'
autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in
scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta
proroga non puo' comunque superare la data del 31 dicembre 2004.
Art. 1-bis
Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 1994
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione
di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati
danneggiati per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche
della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e
le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro
259.000".
2. Ai soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al
comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto
capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2
e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni,
ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge
13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni,
ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del
comma 1 e' corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota
capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, a condizione che nei loro confronti non sia
avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per
inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme
insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a
carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del
contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in
essere la differenza e' corrisposta al beneficiario da Mediocredito
centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito
centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per
effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del
contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente
il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo
stesso comma, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5,
del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in
attivita' alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la quota residua e' corrisposta da Mediocredito
centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni,
concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversita'
atmosferiche di cui al comma 1, e' fissata in quindici anni, compreso
il periodo di tre anni di preammortamento.
6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente
articolo e' fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione delle
disposizioni medesime.
7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35, e successive modificazioni.
8. Mediocredito centrale spa e' autorizzata a versare ad
Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma
di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo .
Art. 1-ter
Assunzioni di personale a tempo determinato delle universita'
1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 per
le universita' sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di
500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del
1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare
svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita'
di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004,
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente
articolo." .
Art. 1-quater
Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni
scolastiche
1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e
amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e
presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996,
beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3,
del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle
scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre
2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il
31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni puo', a domanda,
completare senza soluzione di continuita' il periodo massimo di
quindici anni di servizio all'estero .
Art. 1-quinquies
Differimento di termini
1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole:
"30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre
2005";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole:
"30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre
2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 2005" .
Art. 2
Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in
materia di imposte sui mutui
1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva
nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai
soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze,
per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento
alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in
essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti
di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo
precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis,
valutato in 2 milioni d'euro per il 2004 ed in 6 milioni d'euro a
decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468.
1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il
31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data
del 31 dicembre 2002" .
Art. 3
Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994
1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383,
sono differiti al 31 dicembre 2004 .
Art. 3-bis
Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione
italiana della Croce Rossa.
1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana
della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che
qualifica la predetta associazione ente d'alto rilievo ai sensi
dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' autorizzato a
ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze
commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n.
1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative
alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura
amministrativa dell'ente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .
Art. 3-ter
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il
comma 12 e' abrogato .
Art. 3-quater
Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari
1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e successive modificazioni, il comma 1-bis e' sostituito dal
seguente:
"1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive
modificazioni, costituiti da una pluralita' di immobili
prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano
compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le
operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, nonche', agli effetti delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo
4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e
nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal
presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004".
2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma
123 e' abrogato .
Art. 3-quinquies
Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale
1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007
.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.