Legge 30 luglio 2004, n. 208
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2004
Art. 1.
(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali)
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring
Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata
la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale International
Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa
collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di
euro 191.175.425 per l'anno 2004.
5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea
nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno
2004.
6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno
2004.
7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale United Nations
Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno
2004.
8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il
Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la
spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.
Art. 2.
(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali)
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato
alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro
1.055.187 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903
per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma
dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di
euro 1.734.632 per l'anno 2004.
4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma
dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in
Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno
2004.
Art. 3.
(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali)
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata la spesa di
euro 1.240.205 per il secondo semestre dell'anno 2004.
2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire
nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in
Albania, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno
2004.
Art. 4.
(Indennità di missione)
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di
uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale
appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e
2, comma 1, è corrisposta per
tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e
agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi
corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale
militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza
presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è
calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3
e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2,
comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3
della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero.
Art. 5.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Disposizioni in materia contabile)
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della presente legge.
Art. 7.
(Disposizioni in materia penale)
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o
di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1
e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di
Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi
3, 5, 6, 7 e 8, 2, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di
pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6
del 2002.
Art. 8.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 9.
(Rinvii normativi)
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 10.
(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici all'estero)
1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie
delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati
terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003,
n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 369.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per
l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere
dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,
comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad euro 16.000 per
l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n.
468 del 1978.
Art. 11.
(Disposizioni di convalida)
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12.
Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, pari
complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,
comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.