Indici  delle leggi
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Legge 30 luglio 2004, n.207

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2004

 


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Capo I
MISSIONE UMANITARIA DI STABILIZZAZIONE
E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ


Art. 1.
Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di Euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attivita' di assistenza alla popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
2-bis. Nello svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo e' assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.

3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

Art. 2.
Organizzazione della missione

1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attivita' della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


Art. 3.
Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE
ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI
 

Art. 4.
Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali

1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di Euro 284.984.563 per l'anno 2004.
2.--8. (soppressi).

Art. 5.

(soppresso).

Art. 6.
Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisiti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a Euro 250.000, entro il limite complessivo di Euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di Euro 4.000.000 per l'anno 2004.
2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, e' autorizzata la spesa di Euro 556.788 per l'anno 2004 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.
3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbralo 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e'autorizzata la spesa di Euro 8.472 per l'anno 2004.
4. (soppresso).
5. (soppresso).

Art. 7.
Indennita' di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente al contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. (soppresso).
5. (soppresso).

Art. 8.
Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 9.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbralo 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di Euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 10.
Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
4. (soppresso).

Art. 11.

(soppresso).

Art. 12.
Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad Euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per Euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per Euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle diposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 289.549.823 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14. 
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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