Legge 3 agosto 2004, n. 206
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2004
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le
vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti
cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di
fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o
abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado
in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente
inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un
aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad
aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata,
la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o
altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa
di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere
dall'anno 2005.
1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o
superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati,
ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno
2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta
nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale
di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate
in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate
tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità
e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento
costante della misura delle relative pensioni al trattamento in
godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni
economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa
di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei
benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di
bollo.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti,
limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai
genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo
di prestazione sanitaria e farmaceutica.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il
patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine
e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o
contabile siano già state accertate con atti definitivi la
dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti
di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie
giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle
aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è
instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento
civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale
procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta
all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base
alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o
al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non
superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le
richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le
conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di
quattro mesi.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima
dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su
richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di
definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva
di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto
aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni
liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo
e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il
termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte
dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi
verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio
1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per
l'anno 2004.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in
12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere
dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2
dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587
euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e
quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500
euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000
euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000
euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro
per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro
per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro
per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno
2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a
3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000
euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si
applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché
l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del
comma 6.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura
della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati
dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore
derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori
dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari
o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il
diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima
retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e
rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a
decorrere dall'anno 2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione
della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore
dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad
ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano
i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23
novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della
presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di
cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000
euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di
lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale
matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della
capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i
figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1,
uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di
8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e
di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai
superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono
attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità,
del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge
superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai
fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è
autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro
a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo
12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito
dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998,
n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a
carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000
euro a decorrere dall'anno 2004.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni
imposta diretta o indiretta.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del
deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile
contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente
dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi
compresa la manifesta illogicità della motivazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel
termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi
all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata
in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.