Legge 2 agosto 2004, n. 205
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2004
ART. 1.
1. All'articolo 188, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: ", sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice".
ART. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.