Legge 22 luglio 2004, n.194
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2004
1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari gia' dipendenti dalla
cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e
successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione
provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum
di cui al comma 2.
2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in
conformita' al comma 1 del presente articolo, e' corrisposta, tramite
l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma una tantum pari al doppio
del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.
3. Le modalita' di corresponsione della somma una tantum di cui al
presente articolo, nonche' le informazioni da comunicare ai
beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al
comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in modo da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi
nell'anno 2004.
1. La somma una tantum di cui alla presente legge, in caso di decesso
del destinatario prima che sia stata corrisposta, non e' percepibile
dagli eredi.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
508.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.