Legge 28 luglio 2004, n.193
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2004
Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti:
«il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente: «sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono
soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate
provvede annualmente il Ministro per i beni e le attivita' culturali»
sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro degli affari esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001,
n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo e'
autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.