Legge 20 luglio 2004, n.189
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il
seguente:
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con
la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se
ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). -
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o
immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi
forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il
tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al
primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui
combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è
sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette
attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto
costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis
catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei
medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel
territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli
animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività
circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali
in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni
storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o
confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di
confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato
di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al
comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è
abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai
fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento
dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e
dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali è affidata anche, con
riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti
dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti
di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i
criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo
conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o
associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute
definisce il programma degli interventi per l'attuazione della
presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del
libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 727".