Indici  delle leggi
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Legge 14 luglio 2004, n. 178

"Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto
delle Forze armate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004


 

Art. 1.

(Definizione)

    1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

Art. 2.

(Autorizzazione e limiti all’impiego degli APR in dotazione alle Forze armate)

    1. In attesa dell’emanazione di una normativa che disciplini l’aeronavigabilità e l’impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.

    2. L’impiego degli APR avviene nell’ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell’apposito documento tecnico-operativo adottato dall’Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, di concerto con l’ENAV Spa, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.
    3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei princìpi della sicurezza del volo.
    4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all’estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l’impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

Art. 3.

(Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate)

    1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.

    2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.