Legge 14 luglio 2004, n. 178
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.
(Autorizzazione e limiti allimpiego degli APR in dotazione alle Forze armate)
1. In attesa dellemanazione di una normativa che disciplini laeronavigabilità e limpiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. Limpiego degli APR avviene
nellambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite
nellapposito documento tecnico-operativo adottato dallAeronautica
militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dallEnte
nazionale per laviazione civile, di concerto con lENAV Spa,
per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma
2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di
lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei princìpi
della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio
nazionale o allestero connesse a situazioni di crisi o di conflitto
armato limpiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni
di cui al comma 2.
(Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate)
1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.
2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.