Legge 30 giugno 2004, n. 175
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 6 dellAccordo stesso.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono allattuazione e allesecuzione dellAccordo di cui allarticolo 1, ai sensi dellarticolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui allarticolo 4, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 51.670 euro per lanno 2004, di 44.510 euro per lanno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dallanno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.