Legge 2 luglio 2004, n. 164
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la
funzionalità dellAgenzia europea per la sicurezza alimentare
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 2004,
n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità
dellAgenzia europea per la sicurezza alimentare, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento delle
dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla
riqualificazione urbana della citta' di Parma, scelta dall'Unione
europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare,
e' autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno
quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge
1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4,
comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle
disponibilita' autorizzate dal comma 1 e' predisposto dal comune di
Parma ed approvato, sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi
complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i
comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma
possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un programma integrato contenente gli ulteriori interventi
di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori
interessati, con particolare riferimento ai collegamenti con i
sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonche' le attivita'
convegnistiche e istituzionali funzionali all'insediamento
dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis.
1. Per ulteriori interventi a favore del comune di Parma e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per l'anno 2004,
di cui euro 16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e il
telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici, con particolare
riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi
aeroportuali lombardo ed emiliano, e il potenziamento del trasporto
individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro
3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle isole ecologiche
e la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti
urbani, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per
attivita' convegnistiche nei comuni capoluogo delle province
limitrofe alla provincia di Parma. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta sul
fondo unico "investimenti per la difesa del suolo e tutela
ambientale" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per l'anno 2004.
2. Con successivo accordo di programma, da stipulare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, la regione Emilia-Romagna e il comune di Parma, sono
individuati gli specifici interventi, le modalita' di esecuzione e di
trasferimento delle risorse.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.