Legge 24 giugno 2004, n. 162
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle
certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione
(SOA) agli esecutori di lavori pubblici
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 aprile 2004,
n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni
rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori
di lavori pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Validita' attestazioni SOA). - 1. E' prorogata al 15
luglio 2004 la validita' delle attestazioni di cui al comma 5
dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni
rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione (SOA) agli
esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali
la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista
interviene prima di tale data.
Art. 1-bis.
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla
qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo
22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Art. 1-ter.
1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione
dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8,
quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.