Legge 17 giugno 2004, n. 155
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004
1. In considerazione della proroga della Convenzione sullaiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dellarticolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2003 lincarico allAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui allarticolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per lanno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.