Legge 11 giugno 2004, n. 145
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2004
1. Allarticolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dellarticolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che lesecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;
b)
al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva
non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dellarticolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può
ordinare che lesecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;
c)
al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva
non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata
a norma dellarticolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il
giudice può ordinare che lesecuzione della pena detentiva
rimanga sospesa»;
d)
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dellarticolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che lesecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dellarticolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno».
1. Allarticolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;
b)
al secondo comma, le parole: «, salvo che ciò sia impossibile»
sono soppresse;
c)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dellarticolo 163».
1. Allarticolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;
b) al
secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle
seguenti: «almeno otto anni»;
c) al
terzo comma, la parola: «, parimenti,» è soppressa;
d)
dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163, primo, secondo
e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento
dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena ai sensi del quarto comma dellarticolo 163, la riabilitazione
è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo
quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal
presente articolo».
1. Allarticolo 180 del codice penale le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
1. Dopo larticolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. Nei casi di cui allarticolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.