Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato:
"testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente
decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti
nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico
avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine
fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla
graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda
dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e'
consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all'atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo
ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1.
3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma
accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.
508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle
accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo
didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di
esame finale con valore di esame di Stato abilitante.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli
aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la
graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con
cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicita' annuale
entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto
dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005
gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al
presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono
inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica
della musica, purche' in possesso di un diploma di conservatorio in
uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico
2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.
Art. 1-bis.
Piano pluriennale di nomine
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, e' adottato, entro il 31 gennaio 2005,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di
nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio,
consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.
2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere,
corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza
di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per pareri definitivi
delle commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione.
Art. 2.
Disposizioni speciali per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5
della legge 28 marzo 2003, n. 53, le universita' e le istituzioni di
alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito
delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale,
riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai
sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data
24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del
7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in
possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di
belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche,
idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio
1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano
prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta
giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso
della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi
di abilitazione o idoneita' all'insegnamento, e che abbiano prestato
servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal
1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il
sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturita'
afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del
citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del
30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso
comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede
con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di
scuola secondaria superiore di durata quinquenuale, che siano privi
di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del
corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni
1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita'
e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola
materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in
conformita' alle modalita' di formazione definite nella fase
transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di
studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o
idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal
1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data
di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo
5 della legge n. 53 del 2003, le universita' istituiscono,
nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata
annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed
elementare in possesso di abilitazione o idoneita' conseguite in
pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione
del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 53 del 2003, sono definite le modalita' di formazione per
consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360
giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401
del testo unico.
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano
privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno
trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi
di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico
2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito
nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i
conservatori, secondo modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri relativi
ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle
modalita' definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto
dal comma 7.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il
conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento, a
seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il
conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalita' definite con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in
ciascuna universita', per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero
la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero
degli iscritti.
3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari
atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca impartisce alle
universita' precise disposizioni relative alle modalita' di
attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per
ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie
chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attivita' lavorativa
dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il
territorio nazionale.
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano
privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno
trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal
1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in
soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica
coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori
ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo
strumento musicale, nonche' per educazione musicale nella scuola
secondaria, secondo modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto anche
conto dei criteri di cui al comma 3.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e
32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella
classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai
fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in
quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di
didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento
presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione
all'abilitazione posseduta, secondo modalita' definite con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Al
presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le
disposizioni di cui al comma 7.
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il
servizio di insegnamento e' valido solo se prestato con il possesso
del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al
comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le
classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno
scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per
esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il
relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge
provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono
finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle universita' e dai
conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei
contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio
delle singole universita' e dei singoli conservatori.
7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida
l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento
dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con
riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano
maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui
all'articolo 1, commna 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.
306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.
Art. 2-bis.
Graduatorie dell'AFAM
1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni
nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM)
sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa
valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da
svolgersi secondo modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 3.
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola, e' determinato, entro il
limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente
di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso
77/A a docenti di ruolo in educazione musicale, purche' gia' inseriti
in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360
giorni di servizio su tali cattedre.
Art. 3-bis.
Graduatoria aggiuntiva per aspiranti
all'insegnamento su posti di sostegno
1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione
per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti
del direttore generale del personale e degli affari generali e
amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e
del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999,
nonche' con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile
1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito,
e' riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una
graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli
aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il
predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su
posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in
giudicato e' detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi
delle norme vigenti.
Art. 3-ter.
Accesso con riserva
1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti
all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento
secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in
scienze della formazione primaria possono presentare domanda di
inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al
presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle
medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il
conseguimento della specializzazione nel sostegno, purche' abilitati,
possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle
graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per
l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e
l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verra'
effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui
termine e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresi'
iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli
insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di
cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo
scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
Art. 3-quater.
Proroga dell'utilizzazione di personale
1. Al fine di garantire la continuita' della formazione
universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario e di valorizzare le competenze acquisite, e' prorogata
l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del
personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza
1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione
2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso
scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di
cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315,
nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici
della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le
finalita' del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori
ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione
dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto
della professionalita' e delle competenze gia' acquisite dal
personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.
Art. 4.
Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione
alla professione di medico chirurgo
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma del
regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e
chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma
introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro l'anno
accademico 2002-2003.
2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate
con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli
interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si
provvede con le maggiori entrate realizzate dalle universita' con i
proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a
carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle
universita'.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 445 del 2001.
Art. 4-bis.
Idoneita' a professore associato
1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai
competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano
superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei
trasferimenti assegnati alle universita' interessate dalle
disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' statali, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge
24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Spese di personale docente e non docente universitario
1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione,
valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai
fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo
che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti
dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle
universita' previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente
e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le
spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 5-bis.
Proroga del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo
di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica
nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino
all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre
il 30 aprile 2005.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione
in legge.
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo
scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni
A) Titoli di accesso alla graduatoria.
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneita', o per il
conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per
l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto
e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella
graduatoria permanente, ivi compreso il diploma "di didattica della
musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di
conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie
per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonche' per la laurea in
scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna
ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel
predetto limite di12 punti vengono attribuiti, in relazione al
punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai
soli fini abilitativi e' stato superato, i seguenti punti:
per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame,
fino a 59 | .... punti 4 |
per il punteggio da 60 a 65 | .... punti 5 |
per il punteggio da 66 a 70 | .... punti 6 |
per il punteggio da 71 a 75 | .... punti 7 |
per il punteggio da 76 a 80 | .... punti 8 |
per il punteggio da 81 a 85 | .... punti 9 |
per il punteggio da 86 a 90 | .... punti 10 |
per il punteggio da 91 a 95 | .... punti 11 |
per il punteggio da 96 a 100 | .... punti 12 |
A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di
abilitazione o di idoneita' o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di
idoneita', in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a
100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al
voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto
inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna
si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli,
espresso in centesimi, ovvero, se piu' favorevole, il punteggio
relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato
a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta
il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova
facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se
piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame
espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo e' sempre
rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate
di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57
del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n.
1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il
punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo
all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi
dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie
89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.
A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un
corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto
A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di
durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la
classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi
di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico
corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta
dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.
Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di
didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto
A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata
legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due
classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta
dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.
A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al
punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24.
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di
cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale e' stato
attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in
aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
B) Servizio di insegnamento o di educatore.
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne
o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica
statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento
prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e
per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti,
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un
massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di
istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero
nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne
autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16
giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti
punti B.1 e B.2:
a) e' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il
possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente
all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per
il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti o
in piu' classi di concorso e' valutato per una sola graduatoria a
scelta dell'interessato;
b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di
insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e'
valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al
punto B.1).
c) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se prestata
con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di
concorso, area disciplinare o posto, e' valutato in una delle
classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta
dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante
il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per
l'insegnamento secondario;
e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio
prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o
elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei
Paesi appartenenti all'Unione europea e' equiparato al corrispondente
servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano
titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, e'
valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti
curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole
paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado
situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.
90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in
misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui
almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri
dal livello del mare.
i) (soppressa).
C) Altri titoli.
C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non puo' essere
attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli
che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto ai
punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento
posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai
sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3.
C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o
classi affini con un unico esame, il punteggio e' attribuito per una
sola abilitazione;
b) le idoneita' e le abilitazioni per la scuola materna,
elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le
graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneita'
conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate
ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del
2001.
C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi
dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi delle citate direttive
comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al
titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti
punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al
conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola elementare, per le lauree in
lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di
concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze
della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per
ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze
della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono
attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti
6.
C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione
primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 e' alternativa alla
valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5.
C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o
corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con
esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la
graduatoria, sono attribuiti punti 3.