Legge 28 maggio 2004, n. 140
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia
di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Allarticolo 1, comma 4, e
allarticolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2004 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 maggio
2004.
2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista
dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario
2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali.
3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio
finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata
adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di
riequilibrio previsti dall'articolo 193 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 2.
Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli
strumenti urbanistici generali
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate
dall'articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato
articolo 141, comma 1, lettera c-bis), e con le modalita' ivi
indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in
carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Modalita' di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali
e provinciali
1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "essere" sono
inserite le seguenti: "presentate personalmente ed".
2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: "Le
dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed
inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto
autenticato in data non anteriore a cinque giorni."
Art. 4.
Modalita' di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto
1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione
fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei
trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di
quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano comprese
le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno
facolta' di applicare l'avanzo di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di
previsione per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato
articolo 187 del testo unico.
Art. 5.
Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti
locali in stato di dissesto finanziario
01. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, dopo le parole: "la provincia di
Varese" sono inserite le seguenti: ", la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, il comma 15 e' sostituito dal seguente
"15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al
Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), della presente legge, in ordine ai principi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le
disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di
mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la
contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano
applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo
stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali
enti la facolta' di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato,
per il finanziamento di passivita' correlate a spese di investimento,
nonche' per il ripiano di passivita' correlate a spese correnti
purche' queste ultime siano maturate entro la data di entrata in
vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare
la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto
finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003,
e' stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio
2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato
dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e'
acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione
per il finanziamento della massa passiva rilevata.".
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254,
comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti
correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento
giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre
quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui
all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni
colpiti da eventi calamitosi
1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui
organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della
Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del
citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in
unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di
compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.
1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
l'articolo 145 e' inserito il seguente:
"Art. 145-bis (Gestione finanziaria). - 1. Per i comuni con
popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono
stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della
Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il
Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo
calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
L'anticipazione e' subordinata all'approvazione di un piano di
risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse
modalita' previste per gli enti in stato di dissesto finanziario
dalle norme vigenti. Il piano e' predisposto dalla Commissione
straordinaria ed e' approvato con decreto del Ministro dell'interno,
su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' pari
all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal
titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto
approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a
cinque annualita' dei trasferimenti erariali correnti e della quota
di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli
importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la
richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi
gia' corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al
gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere
dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvedera', in
relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi
annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di
compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le
compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo
recupero dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale e' tenuto a vigilare
sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione
straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le
difficolta' riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi.
Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di
revisione e' considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene
con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti
locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo
143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono
assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalita' di
versamento dell'annualita' sono indicate dal Ministero dell'interno
all'ente locale secondo le norme vigenti".
2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali
delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002,
nonche' in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle
Gazzette Ufficiali n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del
20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero
dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti
erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito
dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.
2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del
comune di Campomarino (Campobasso) e' delimitata, con effetti
retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base
delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. L'attuazione in via
amministrativa della ridefinizione della predetta linea di
demarcazione e' delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 6-bis.
Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali per eventi
eccezionali e situazioni contingenti
1. A decorrere dall'anno 2004 e' costituito presso il Ministero
dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti
locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che
necessitano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro
258.000 per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
Art. 7.
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per chiarire e
definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento
delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza
pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: "314"
sono inserite le seguenti parole: ", primo comma";
a-bis) all'articolo 59, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi
diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato
avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non
definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di
produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto".
b) (lettera soppressa);
b-bis) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ineleggibilita' e
incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia";
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ",
di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in
qualunque modo loro fideiussore";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente
di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti
o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive
amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
b-ter) all'articolo 64, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini
entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia;"
b-quater) all'articolo 254, il comma 6 e' abrogato;
b-quinquies) all'articolo 256, comma 4, le parole da: ", su
segnalazione del Ministero dell'interno" sino alla fine del comma
sono soppresse.
1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi
dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, e dell'articolo 254, comma 6, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i
ricorrenti originari o i loro aventi causa possono proporre ricorso
per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, purche' tali mezzi non
siano stati azionati in precedenza.
Art. 7-bis.
Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice
1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "sentita una Commissione
parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori" sono sostituite
dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia";
b) al secondo comma, le parole: "sentita la Commissione di cui al
primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia".
2. All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "alla Commissione di cui
all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178," sono sostituite
dalle seguenti: "alle Commissioni parlamentari competenti per
materia";
b) al secondo periodo, le parole: "Ove la Commissione non si
pronunci" sono sostituite dalle seguenti: "Ove le Commissioni non si
pronuncino".
Art. 7-ter.
Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere
pubbliche
Alla tabella A allegata alla legge 29 dicembre 2003, n. 376, al
numero 47, le parole: "Comune Varese" sono sostituite dalle seguenti:
"Provincia Varese".
Art. 7-quater.
Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle
aeromobili
1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, le parole: "Per l'anno 2004" sono soppresse.
Art. 7-quinquies.
Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di
certificati elettorali
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202,
in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va
interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle
ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali".
Art. 7-sexies.
Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e
degli enti locali
1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e
degli enti locali interessati, non si da' luogo a ripetizione di
quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme
indicate nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 4
febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli
interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti
territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi
nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004".
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello delle sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.