Legge 3 maggio 2004, n. 135
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dellarticolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed al Protocollo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto disposto dallarticolo 19 del Trattato stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.