Legge 28 aprile 2004, n. 131
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2004
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lEmendamento allarticolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione delluso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.
1. Piena ed intera esecuzione è data allEmendamento di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 8 della Convenzione del 10 ottobre 1980 di cui al medesimo articolo 1.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.