Indici  delle leggi
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Legge 28 aprile 2004, n. 131

"Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento all’articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2004


 

Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Emendamento all’articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Emendamento di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 della Convenzione del 10 ottobre 1980 di cui al medesimo articolo 1.

Art. 3.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Si omette il testo della Convenzione