Legge 6 maggio 2004, n. 129
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
(Definizioni)
1. Laffiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità allaltra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo laffiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale
può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale
si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dallaffiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili allaffiliato per luso, per la vendita, la rivendita, la gestione o lorganizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per
diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico
e alla capacità di sviluppo della rete, che laffiliato versa
al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per
royalties, una percentuale che laffiliante richiede allaffiliato
commisurata al giro daffari del medesimo o in quota fissa, da versarsi
anche in quote fisse periodiche;
d) per
beni dellaffiliante, i beni prodotti dallaffiliante o secondo
le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dellaffiliante.
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito allarticolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale unimpresa concede allaltra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare unaffiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale laffiliato, in unarea di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dellattività commerciale di cui al comma 1 dellarticolo 1.
(Forma e contenuto del contratto)
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete
di affiliazione commerciale laffiliante deve aver sperimentato sul
mercato la propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo
determinato, laffiliante dovrà comunque garantire allaffiliato
una durata minima sufficiente allammortamento dellinvestimento
e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva lipotesi
di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente
indicare:
a) lammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che laffiliato deve sostenere prima dellinizio dellattività;
b) le
modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e leventuale
indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dellaffiliato;
c) lambito
di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati,
sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti
dallaffiliante;
d) la
specifica del know-how fornito dallaffiliante allaffiliato;
e) le
eventuali modalità di riconoscimento dellapporto di know-how
da parte dellaffiliato;
f) le
caratteristiche dei servizi offerti dallaffiliante in termini di
assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le
condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
(Obblighi dellaffiliante)
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale laffiliante deve consegnare allaspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi allaffiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dellaspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) lindicazione
dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione
o del deposito, o della licenza concessa allaffiliante dal terzo,
che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione
comprovante luso concreto del marchio;
c) una
sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti lattività
oggetto dellaffiliazione commerciale;
d) una
lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita
diretti dellaffiliante;
e) lindicazione
della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa
ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dellattività
dellaffiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la
descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali,
promossi nei confronti dellaffiliante e che si siano conclusi negli
ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in
esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità,
nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 laffiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente allestero.
(Obblighi dellaffiliato)
1. Laffiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dellaffiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. Laffiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dellattività oggetto dellaffiliazione commerciale.
(Obblighi precontrattuali di comportamento)
1. Laffiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dellaspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, allaspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. Laffiliante deve motivare
allaspirante affiliato leventuale mancata comunicazione delle
informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
3. Laspirante affiliato deve
tenere in qualsiasi momento, nei confronti dellaffiliante, un comportamento
improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente
ed in modo esatto e completo, allaffiliante ogni informazione e dato
la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione
del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti
dallaffiliante.
(Conciliazione)
1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire lautorità giudiziaria o ricorrere allarbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede laffiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
(Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false informazioni, laltra parte può chiedere lannullamento del contratto ai sensi dellarticolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale
anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati
a norma dellarticolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto
secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta
data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni
della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.