Legge 3 maggio 2004, n. 112
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento Ordinario n. 82
PRINCÌPI GENERALI
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge individua i princìpi generali che informano lassetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua allavvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, leditoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nellambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a)
«programmi televisivi» e «programmi radiofonici» linsieme,
predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio
editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante
la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; lespressione
«programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita
a programmi sia televisivi che radiofonici;
b)
«programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti
editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai
programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse
le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c)
«operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti
di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse
frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d)
«fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici
e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è
legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse
alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e)
«fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso loperatore
di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione
agli utenti di chiavi numeriche per labilitazione alla visione dei
programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura
di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dellinformazione
ai sensi dellarticolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
f)
«accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base
ai quali laccesso in forma intelligibile al servizio protetto sia
subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore
del servizio;
g) «sistema
integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende
le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica
ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema;
pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni;
h)
«servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio
esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva
programmazione, anche non informativa, della società concessionaria,
secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e
dalle altre norme di riferimento;
i)
«ambito nazionale» lesercizio dellattività
di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata allambito
locale;
l)
«ambito locale» lesercizio dellattività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori
a sei, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50
per cento della popolazione nazionale; lambito è denominato
«regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio
dellattività di radiodiffusione televisiva è unico
e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e
lemittente non trasmette in altri bacini; lespressione «ambito
locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle
trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
m)
«opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dellUnione europea;
2)
di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere
siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi
Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di
uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il
contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale
della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori
stabiliti al di fuori di tali Stati;
3)
di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione
con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dellUnione
europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei
con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore
dellaudiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente
con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più
Stati europei.
(Princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, lobiettività, la completezza, la lealtà e limparzialità dellinformazione, lapertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dellarmonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nellordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
(Princìpi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) laccesso dellutente, secondo criteri di non discriminazione, ad unampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dallevoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b)
la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della
persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi
cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti allodio
comunque motivato o che, anche in relazione allorario di trasmissione,
possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che
presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche,
salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che
comunque impongano ladozione di un sistema di controllo specifico
e selettivo;
c)
la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste,
che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni
di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose
o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la
sicurezza e lambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o
fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai
bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili
come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione
con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore
a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti
previsti dalle leggi vigenti;
d)
la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità
e lautonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti
della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino allacquisto
o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli
ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla
natura dellattività dello sponsor o alloggetto
della trasmissione;
e)
la trasmissione di apposita rettifica, quando linteressato si ritenga
leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie
a verità, purchè tale rettifica non abbia contenuto che possa
dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria
al buon costume;
f)
la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali
e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata
ai programmi criptati e garantendo ladeguata copertura del territorio
nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione
via satellite;
g)
la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle
trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non,
indicati in unapposita lista approvata con deliberazione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza
per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine ladozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e allidentità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b)
previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività
di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore
di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati
o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dellautorizzazione
per lattività di operatore di rete, per le attività
di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici
oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato; lautorizzazione non comporta lassegnazione delle
radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione
della deliberazione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni;
c)
previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente,
su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello
stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e
previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque
non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri
in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d)
previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività
di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito
nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra
di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere,
contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti
in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate
autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito
locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di
programmi televisivi numerici in ambito locale;
e)
obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2)
di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi
tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso
alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti
e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria
capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi
e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3)
di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi
tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere
a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto dautore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire levidenziazione dei corrispettivi per laccesso e linterconnessione alle infrastrutture di comunicazione, levidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dellattività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dellinsussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità se parata per ciascuna autorizzazione;
2) loperatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonchè ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni allutenza sulle stesse frequenze assegnate;
i)
previsione di specifiche forme di tutela dellemittenza in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
l) la
titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione
sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente
il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di
collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente
con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica.
2. Allarticolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».
(Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. Lattività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dellinformazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b)
la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei
soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su
frequenze terrestri;
c)
laccesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione
e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di
trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità
indicate dalla legge;
d)
la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi
costituzionali indicati dalla legge;
e)
lassoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di
manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle
informazioni.
3. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva losservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli
ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è
tenuta ad adempiere nellambito della sua complessiva programmazione,
anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee
realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire listruzione,
la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana
e la cultura, di salvaguardare lidentità nazionale e di assicurare
prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito
dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile
esclusivamente ai fini delladempimento dei compiti di servizio pubblico
generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e
senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria
di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche
amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in
suo favore.
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)
1. Lemittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dellunità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione
televisiva tutela lemittenza in ambito locale e riserva, comunque,
un terzo della capacità trasmissiva, determinata con ladozione
del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva
su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura
di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può
detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione
televisiva allinterno di ciascun bacino di utenza in ambito locale
e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti
che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati
allarticolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di
trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni,
in unarea di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali
sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino
allintero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni
o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute allinterno
di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è
consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data
di entrata in vigore della presente legge di proseguire nellesercizio
anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti
da Campione dItalia.
4. Fino alla completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive
in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere
programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto
delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione
o lautorizzazione. Successivamente allattuazione dei predetti
piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione
alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive
locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi
e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi
attraverso più impianti di messa in onda, nonchè di utilizzare,
su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale
fine necessari. Alle medesime è, altresì, con sentito di
utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni
e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dallambito
di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e
per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. Lutilizzazione
di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento
di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per lattività
di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva
in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l80
per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento
del 40 per cento previsto dallarticolo 8, comma 9-ter, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente
articolo, nonchè agli obblighi informativi previsti per le emittenti
televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi,
provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive
locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità,
per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore
delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari
ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi
volti allabuso della credulità popolare anche in considerazione
dellattività del Comitato di controllo di cui allarticolo
3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e
spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco
del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie
e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali
violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. Allarticolo 8, comma 9-ter,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito
locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale,
ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga
alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali
delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo
indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata
programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente
due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata
programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre
interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni
quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti.
Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra
linizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura
del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella
programmazione del palinsesto.
8. Allarticolo 1, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dallarticolo
3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dallarticolo 12, comma
1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle
seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti radiotelevisive locali». Allarticolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dallarticolo
3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dallarticolo 12, comma
4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle
seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti radiotelevisive locali».
9. Allarticolo 6, comma 1, lettera
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle
manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso
collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale, allacquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di
ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dellemittenza
privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei
Paesi membri dellUnione europea e per almeno il 50 per cento a favore
dei giornali quotidiani e periodici
11. Le somme di cui al comma 10 sono
quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi
gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e
gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione allAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per lacquisto,
ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche
attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione
della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi
di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli
enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente allaccertamento,
alla contestazione e allapplicazione della sanzione è lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute
nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Laccesso alle provvidenze
di cui allarticolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e allarticolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati
alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato,
come definiti dallarticolo 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere
europee, di cui alla deliberazione dellAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere
programmi di informazione alle condizioni previste dallarticolo 7
del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 422 del 1993.
14. Allarticolo 8, comma 8,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le
parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale»
sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito locale».
15. Allarticolo 8, comma 9,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le
parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il
25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni
allutenza di cui allarticolo 3, comma 17, della legge 31 luglio
1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche
la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate
a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dellarticolo
174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato
dallarticolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,
vengono ridotte come segue, qualora limpresa radiofonica o televisiva
locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore
della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione
contestata: riduzione a un decimo dellimporto minimo qualora le sanzioni
amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
riduzione a un ventesimo dellimporto minimo qualora le sanzioni amministrative
contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni
amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta
giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora limporto dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà
essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza
nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(Diffusioni interconnesse)
1. Allarticolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dellorario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea
o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti
programmi, lautonoma e originale identità locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3. Allarticolo 39, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255, dopo le parole: «sei ore di durata giornaliera»
sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e di dodici
ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora
o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base
di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri
impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni
presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni,
che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero
medesimo si sia espresso, lautorizzazione si intende rilasciata.
5. Lautorizzazione rilasciata
ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che
ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un
tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta
la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione
programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dellUnione
europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonchè i programmi
satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari
o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo
limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per linterconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione
sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione
che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli
delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da
parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale
sono disciplinate dallarticolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea
o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere
comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni
comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti
comunitarie. Lapplicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude
il beneficio di cui al presente comma.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1. Allarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nellarticolo 8, comma 1, e nellarticolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì
tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al
comma 1, lapplicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella
fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e allinterno
dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo
ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione
commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate
nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare
calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani
dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dellavversario,
per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni
sportive.
3. Limpiego di minori di anni
quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per
messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento
adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le
pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Alla verifica dellosservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10
a 13 dellarticolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede
la Commissione per i servizi e i prodotti dellAutorità per
le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, allarticolo
1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza
delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste
dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti
dellAutorità delibera lirrogazione delle sanzioni previste
dallarticolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni
si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dallazione
penale. Alle sanzioni inflitte sia dallAutorità che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data
adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia
nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme
in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
secondo le procedure previste dal comma 3 dellarticolo 31 della legge
6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e
2 dellarticolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle
sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il
Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico
allattività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della
sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dellarticolo 31 della legge
6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme
in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno,
una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti
adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare
per linfanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza
in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento
a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni,
suggerimenti o osservazioni.
8. Allarticolo 114, comma 6,
del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: «È altresì vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni,
dintesa con il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di
campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo,
nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai
genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle
trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione
di opere europee, previste dallarticolo 2, comma 1, della legge 30
aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche
o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte
ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai minori ovvero
idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato
dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dallarticolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dallarticolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dellattività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire lintegrità e lefficienza della propria rete;
b)
minimizzare limpatto ambientale in conformità alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c)
evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale
e internazionale;
d)
garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni
tecniche fissate dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
e a quelle emanate in sede internazionale;
e)
assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante
dal titolo abilitativo;
f) assicurare
che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni
lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dellassegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dellinizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dellingiunzione.
3. LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo,
su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della
risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione
delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità
con i princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. Lassegnazione delle radiofrequenze
avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori
e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive
modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in
ordine allubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, allintesa con le regioni autonome Valle dAosta
e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dallarticolo
1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione
della legislazione vigente, definisce i criteri generali per linstallazione
di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi
siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri
di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità,
di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile
rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di
tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento,
le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione
e di apparati di rete.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, nellesercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono
svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM)
la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti
e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ad apposito regolamento dellAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite
dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei
dati personali e allAutorità garante della concorrenza e del
mercato.
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dallAutorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dallarticolo 15.
2. LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
dufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi
di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano,
nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono,
posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui allarticolo
15 della presente legge, tenendo conto, fra laltro, oltre che dei
ricavi, del livello di concorrenza allinterno del sistema, delle
barriere allingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza
economica dellimpresa nonchè degli indici quantitativi di
diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle
opere cinematografiche o fonografiche.
3. LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni qualora accerti che unimpresa, o un gruppo di
imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella
condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui allarticolo
15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio
e indicando limpresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato
interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti lAutorità
provvede ai sensi dellarticolo 2, comma 7, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni
di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente
capo sono nulli.
5. Allarticolo 2, comma 16,
primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema
integrato delle comunicazioni»; allultimo periodo del medesimo
comma le parole: «, ai fini della presente legge,» sono soppresse.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. Allatto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dellarticolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione
di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato
delle comunicazioni, i soggetti tenuti alliscrizione nel registro
degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dellarticolo
1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati
o collegati ai sensi dellarticolo 2, commi 17 e 18, della citata
legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento
dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono
quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo
al netto dei diritti dellerario, da pubblicità nazionale e
locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da
attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita
con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici
a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente
ai soggetti esercenti le attività indicate allarticolo 2,
comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti
e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e
fonografici commercializzati in allegato, nonchè dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dalleditoria elettronica e annuaristica
anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche
nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso società
controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni,
come definito ai sensi dellarticolo 18 del decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi
di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni
ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5. Allarticolo 2, comma 7, primo
periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo
riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano lattività
televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono,
prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici
di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese
editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi dellarticolo 2359
del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dellarticolo
18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri
di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223,
allarticolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se comprende forme di pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli spot pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli spot pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte» è sostituita dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».
8. Larticolo 10 della legge 7 marzo 2001,
n. 62, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. (Messaggi pubblicitari
di promozione del libro e della lettura). 1. I messaggi pubblicitari
facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni
di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare lopinione
pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente
o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche
e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi
di cui a llarticolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni».
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LEMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
(Delega al Governo per lemanazione del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nellordinamento interno e degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dellUnione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dellUnione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b)
attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze
in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per laccesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali,
per linstallazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi
di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonchè
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute,
di tutela del territorio, dellambiente e del paesaggio e delle bellezze
naturali;
c)
attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze
in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o
per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale
o provinciale;
d)
previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c)
avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità
economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione
prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza
sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità
dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi
autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti
iscritti allAlbo professionale, e degli indici di ascolto rilevati;
il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale
in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni
per lo svolgimento dellattività di fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a ottenere almeno unautorizzazione che consenta
di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza
rilasciata;
e)
definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti
di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio
pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nellorario
e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in
ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in
ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente
legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione
in ambito regionale o provinciale;
f)
attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle
comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria
del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli
obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà
di iniziativa economica della società concessionaria, anche con
riguardo alla determinazione dellorganizzazione dellimpresa;
ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore
dellemittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati
dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale,
comunque nel rispetto dellunità giuridica ed economica dello
Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dellincolumità
e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo lacquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per lacquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dallassegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dellarticolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b)
un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate
alleducazione, allinformazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute
di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore
è definito ogni tre anni con deliberazione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse
le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c)
la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo
proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su
tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d)
laccesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati
in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni
religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici
e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi
di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e)
la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione
e la trasmissione di programmi radiotelevisivi allestero, finalizzati
alla conoscenza e alla valorizzazione della li ngua, della cultura e dellimpresa
italiane attraverso lutilizzazione dei programmi e la diffusione
delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f)
la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca
e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la
provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma
Valle dAosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia
Giulia;
g)
la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero
di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità
delle strade e delle autostrade italiane;
h)
la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente
ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità
della prima infanzia e delletà evolutiva;
i)
la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo
laccesso del pubblico agli stessi;
l)
la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi
annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate
da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della
presente legge;
m)
la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture
per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n)
la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o)
il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dallarticolo
8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p)
larticolazione della società concessionaria in una o più
sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto
Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q)
ladozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di
handicap sensoriali in attuazione dellarticolo 4, comma 2;
r)
la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati,
in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per
le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s)
la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione allattività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata dintesa
dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro
delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale
di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali,
nazionali e locali.
5. Alla società cui è
affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo
è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società
collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla
diffusione di immagini, suoni e dati, nonchè di altre attività
correlate, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore
svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata
gestione aziendale.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nellutilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nellanno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dallapprovazione, è trasmesso allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata
tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una
società di revisione nominata dalla società concessionaria
e scelta dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
tra quante risultano iscritte allapposito albo tenuto presso la Commissione
nazionale per le società e la borsa ai sensi dellarticolo
161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Allattività della società di revisione si applicano
le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte
IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun
anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce lammontare
del canone di abbonamento in vigore dal 1º gennaio dellanno
successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria
della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno
sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio
pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come
desumibili dallultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione
il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico
delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere
operata con riferimento anche allarticolazione territoriale delle
reti nazionali per assicurarne lautonomia economica.
4. È fatto divieto alla società
concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3
di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone
per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
(Verifica delladempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa allapplicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi
di cui al comma 1, dufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni
per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica
lapertura dellistruttoria al rappresentante legale della società
concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica
e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dellistruttoria,
nonchè di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni può in ogni fase dellistruttoria richiedere
alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni
e di esibire documenti utili ai fini dellistruttoria; disporre ispezioni
al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche
avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre
perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la consultazione
di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dellistruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni
o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto dufficio
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni nellesercizio delle funzioni
di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
dufficio.
6. Con provvedimento dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli
elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni
o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dallordinamento vigente.
7. Se, a seguito dellistruttoria,
lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni
agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria
il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per leliminazione
delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della
gravità e della durata dellinfrazione, lAutorità
dispone, inoltre, lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 3 per cento del fatturato realizzato nellultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini,
comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali limpresa deve
procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla
diffida di cui al comma 7, lAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per
cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione
di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore
al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del
3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando
altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve
essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione
dellattività dimpresa fino a novanta giorni.
9. LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno
nella relazione annuale.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente
previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è
assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni,
anche per quanto concerne lorganizzazione e lamministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è
nominato dallassemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione
della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia
circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri
del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
a giudice costituzionale ai sensi dellarticolo 135, secondo comma,
della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza
professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano
distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della
cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative
esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta,
collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato
dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono
rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio
di amministrazione è effettuata dal consiglio nellambito dei
suoi membri e diviene efficace dopo lacquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. Lelezione degli amministratori
avviene mediante voto di lista. A tale fine lassemblea è convocata
con preavviso, da pubblicare ai sensi dellarticolo 2366 del codice
civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per ladunanza;
a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dellarticolo
2379 del codice civile, lordine del giorno pubblicato deve contenere
tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate
in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino
almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nellassemblea
ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale
e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici,
rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima delladunanza.
Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo
di candidati della lista presentata dal Ministero delleconomia e
delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al
numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto
di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate
più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri
interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti
così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna
lista nellordine dalla stessa previsto e si forma ununica graduatoria
nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto.
Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In
caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista
i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure
di cui al presente comma si applicano anche allelezione del collegio
sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero
delleconomia e delle finanze nellassemblea, in sede di nomina
dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione
della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati,
indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni
di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla
base delle delibere della Commissione parlamentare per lindirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni
del Ministero delleconomia e delle finanze per limmediata presentazione
secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero
delleconomia e delle finanze, nelle assemblee della società
concessionaria convocate per lassunzione di deliberazioni di revoca
o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità
alla deliberazione della Commissione parlamentare per lindirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero
medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni
alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi
di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione
dellunica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per
lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica
sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri,
tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La
nomina del presidente diviene efficace dopo lacquisizione del parere
favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della
Commissione parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente
del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati
con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi
alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dellarticolo
21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere
alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del
mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure
di cui ai commi 7 e 9.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto delloperazione
di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa
assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana
Spa» e il consiglio di amministrazione della società incorporata
assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società
risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative
alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società
risultante dalloperazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di
completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è
avviato il procedimento per lalienazione della partecipazione dello
Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dalloperazione
di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta
pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi,
le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi
dellofferta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente
comma.
4. Una quota delle azioni alienate
è riservata agli aderenti allofferta che dimostrino di essere
in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali
azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di
acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti
e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi
alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata
alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto
della società la clausola di limitazione del possesso azionario
prevista dallarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso delluno
per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati
dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto
o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio
dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati,
controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al
limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi
diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti
in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto
della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti
di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è
vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di
rami dazienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni
di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per lammortamento
dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e
successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento
degli incentivi allacquisto e alla locazione finanziaria di cui allarticolo
25, comma 7.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dellutenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dellarticolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)
1. Fino allattuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere lautorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dellarticolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni
in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente
operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Ai fini della realizzazione delle
reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di
azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente lattività
televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni
operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione
delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione
di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi
ai sensi dellarticolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
si applica quanto previsto dallarticolo 195 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva
è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente
lattività di diffusione televisiva, in virtù di titolo
concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora
dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento
della popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza
di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione
contenuta nella domanda, lobbligo di osservare le disposizioni che
saranno stabilite nel provvedimento previsto dallarticolo 29 del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale,
di cui alla deliberazione dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001,
e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio
di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può
essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito
locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per
il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale
e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura
non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino
ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti
in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in
virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più
emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione,
possono proseguire nellesercizio dellattività di operatore
di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione
del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione
dei programmi radiotelevisivi prosegue con lesercizio degli impianti
legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente
legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai
fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare
in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dellarticolo
1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni
autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le
reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla
tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali
che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi
dellarticolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni
di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di
collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica
digitale. Lesercente è tenuto a darne immediata comunicazione
al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al
servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento
dellattività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica
digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla
sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dallarticolo
9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi
televisivi, di cui allallegato A annesso alla deliberazione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni 1º marzo 2000, n. 127/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali
terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative
alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo
trovano applicazione nel rispetto dei princìpi stabiliti dallarticolo
25.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;
b)
garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di unampia
offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione
nazionale e locale;
c)
previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande
e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per lesercizio
della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente
operanti ai sensi dellarticolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti
titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza,
o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione
sonora in tecnica analogica;
d)
disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità
al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
e)
definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo
delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio
effettuato;
f)
definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale
anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g)
disciplina della fase di avvio dellattuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo
dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio
alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese
radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dellarticolo
23.
4. Allarticolo 1, comma 2-quater,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora
in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro
collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura
massima di quindici milioni di abitanti».
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con unofferta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1º gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1º gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. LAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva
offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare
contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione
coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere
inferiore al 50 per cento;
b) la
presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) leffettiva
offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi
dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dellaccertamento di cui al comma 3, lAutorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dellaccertamento effettuato. Ove lAutorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dellarticolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria
di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua
uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più
comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico,
nei quali avviare entro il 1º gennaio 2005 la completa conversione
alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla
trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura,
comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica
in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi
in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo
territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando
la proporzione degli abbonati, lideazione, la realizzazione e la
produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri
di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei
giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche
o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di
comunicazione istituzionale, allacquisto di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa.
7. Con regolamento, da emanare su
proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dellarticolo 17, commi 1
e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti
della copertura finanziaria di cui al comma 7 dellarticolo 21 della
presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti
futuri, gli incentivi allacquisto e alla locazione finanziaria necessari
per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili
per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale
da consentire leffettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica
digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato
ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei
proventi derivanti dallattuazione dellarticolo 21, comma 3,
conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base allaccertamento
svolto dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo
quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di
cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa
attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto
è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo
dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dellarticolo
23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente
in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati
in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine
del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi
che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica
analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al
comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione
nazionale.
10. Per la società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in
tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista
dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento
del limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi
delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento
delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti
dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni
e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito
nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale
è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti
interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda
può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già
trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali,
con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione
nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dellarticolo 23,
fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze
in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva
in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica
digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica
analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore
in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito
locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c)
del comma 2 dellarticolo 35 della deliberazione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire
in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un
importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per
ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo
è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di
estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza
aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale.
Ai fini dellimpegno suddetto sono comunque considerati gli importi
per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57,
e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine
previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in
tecnica digitale, in deroga allarticolo 5, comma 1, lettera b),
continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per lattività
di operatore di rete.
13. Al fine di consentire la riconversione
delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza
del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi allestero,
anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge
14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per lestero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
b) allarticolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle dAosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle dAosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nellambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
(Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dellarticolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino dutenza connesso allimpianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
b)
gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica
che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
c)
detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
d)
detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città
con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e)
si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
f)
si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una
quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dallarticolo 20 della presente legge;
b) articolo
3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c)
articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi
da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d)
articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge
25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dellarticolo 3 e dellarticolo
5, salvo comunque quanto previsto dallarticolo 20 della presente
legge;
f) articolo
2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15
e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
g)
articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.