Legge 24 aprile 2004, n. 104
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione
del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004,
n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo
di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Modalita' di determinazione del prezzo
di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
1. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi
e con le modalita' previste dal secondo periodo del comma 20
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e successive modificazioni, la volonta' di acquisto entro il 31
ottobre 2001, e' determinato, al momento dell'offerta in opzione e
con le modalita' di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato
del mese di ottobre 2001.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita e'
fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001,
coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del
territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili
tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di
mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio
del mercato immobiliare (OMI) e di altri parametri di mercato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli
immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non
produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non
siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate
decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato
per le vendite gia' concluse e' corrisposto ai relativi acquirenti
dai soggetti originariamente proprietari degli immobili. Il rimborso
e' effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di
ulteriori immobili di proprieta' dello Stato, da individuare con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo
precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da
istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le
disponibilita' del fondo sono ripartite tra i soggetti
originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi
dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con uno o piu' decreti di natura non regolmentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalita'
applicative delle diposizioni del presente articolo e si provvede
alla definizione dei rapporti con le societa' di cui al comma 1
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai
minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A
tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non
si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalita'
di cui sopra puo' essere concessa, con i medesimi decreti, la
garanzia dello Stato. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione
per l'eventuale minore entrata per i soggetti originariamente
proprietari degli immobili ovvero per l'escussione della garanzia
eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili
dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione
al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili
effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla
quota parte del ricavato destinato alle finalita' indicate.
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o
nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati
da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi
abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma
5 con riferimento al solo diritto di usufrutto".
4-ter All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo
del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si
provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo.