Legge 27 marzo 2004, n. 77
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i
settori dellagricoltura e della pesca"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004,
n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dellagricoltura
e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. In relazione alle esigenze relative
alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per
il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo
forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto
previsto dallarticolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, mediante lespletamento di concorsi pubblici da bandire
nellanno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi
vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli
dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di
cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità
di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo
degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti
posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite
per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto
ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. Allonere derivante
dallattuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per lanno
2004, 10,5 milioni di euro per lanno 2005 e 22 milioni di euro a
decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Allarticolo 4 della legge
6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo
le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato», sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,»;
b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello
Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle
singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale
corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dallanno 2004, di
9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione
ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui
al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo
forestale dello Stato, di concerto con il Ministero delleconomia
e delle finanze, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale
dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua
occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà
prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di
euro a decorrere dallanno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto
a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e,
quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il
Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e
successive modificazioni, e' presentata su apposito modello
predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di
cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale".
Art. 2.
Disposizioni in materia di quote latte
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere
restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato
per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente
riconosciuto come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla
restituzione dei relativi importi, comprensivi degli interessi
legali maturati, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai
produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo e' autorizzata la
spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
2-bis. Per favorire un piu' elevato livello di efficienza ed
efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle
azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi
comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione
organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 2002, n. 278, e' incrementata di 239 unita', di cui 4
dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica
C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2,
10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.
2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di
organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione
frodi e' autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unita' di personale, avvalendosi
anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di
1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005,
di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa
copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e' sostituito dai seguenti:
"36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di
cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia
autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare
espressamente le imputazioni del prelievo supplementare
complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi
ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo,
previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale
adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi
agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad
oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo
supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli
anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione
delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di
rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di
appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente
organo giurisdizionale.".
Art. 3.
Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca
1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno 2004,
di 5 milioni di euro.
2. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui
all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e'
stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
sono definite le modalita' di partecipazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi
ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da
pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento
(CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno
2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE)
n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e
ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005
continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile
22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
22 luglio 1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000,
recante regime definitivo di operativita' delle navi da pesca
costiera locale.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di
euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla tabella C della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Credito agrario e contributi previdenziali
1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti
agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
o ad imprese da queste controllate o partecipate, nei sei mesi
precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito
agrario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale
circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60
mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti
delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della
garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui
all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro
importo.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla
legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore,
i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese
ammesse all'amministrazione straordinaria, nonche' agli imprenditori
agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici
delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1
possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il
manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore
agricolo finanziato.
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, puo' concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il
50 per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata
alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo
finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su
richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di
cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a
tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti
in garanzia ai sensi del comma 2.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli
imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonche' dalle
imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine e'
autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di
1,327 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma,
pari a 1,327 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1,05
milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1
e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o
altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura,
anche in caso di fallimento successivo.
Art. 5.
Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di autotrasporto, alle piccole imprese, come
definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione,
del 3 aprile 1996, che vantino crediti nei confronti delle imprese
ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi
precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro
del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di
sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti
vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della
Commissione, del 3 aprile 1996, nei confronti delle imprese ammesse
alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria
dei fondi di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettere
a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per
cento del loro importo.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.